Sulle indennità spettanti ai militari impiegati presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero
Sulle indennità spettanti ai militari impiegati presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero
Sulle indennità spettanti ai militari impiegati presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero
Militare – Trasferimento e assegnazione – Indennità – Rappresentanze diplomatiche italiane all’estero – Elementi costitutivi
Il diritto di credito all’indennità spettante al personale militare destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero costituisce una fattispecie a formazione progressiva, che sorge, oltre che con l’assegnazione in servizio all’estero presso rappresentanze diplomatiche, anche con il successivo richiamo nel territorio nazionale, che è elemento costitutivo del diritto e non mera condizione di esigibilità di un credito già sorto. (1).
In motivazione, la sezione, nel rilevare che, nel caso di specie, il rientro in Italia fosse avvenuto nell’anno 2012, successivamente all’entrata in vigore della l. n. 183 del 2011, che ha limitato, in via del tutto eccezionale e transitoria, l’indennità al 20% dell’importo previamente riconoscibile, ha argomentato il principio di cui in massima, in quanto l'opposta tesi: a) sul piano letterale, contrasta con il tenore letterale dell’art. 1809 del d.lgs. n. 66 del 2010, che non riconosce il diritto di credito sulla base della sola assegnazione all’estero e con la stessa denominazione dell’indennità; b) sul piano teleologico, non tiene conto della finalità dell’attribuzione patrimoniale, che ne integra la causa concreta, ossia la compensazione dei disagi e dei costi sostenuti dal militare al momento (non dell’assegnazione all’estero, bensì) del rientro in patria; c) sul piano sistematico, non è coerente con la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 1 del 29 gennaio 2016, che ha affermato che per l’analoga indennità per trasferimento d’autorità, di cui alla l. n. 86 del 29 marzo 2001, il provvedimento di trasferimento d’ufficio è elemento costitutivo del diritto.
Militare – Trasferimento e assegnazione – Indennità – Trasferimento d’autorità – Rappresentanze diplomatiche italiane all’estero – Esclusione
L’indennità per trasferimento d’autorità di cui all’art. 1, comma 1 della l. n. 86 del 29 marzo 2001 non spetta al personale impiegato all’estero presso le rappresentanze diplomatiche, ai sensi dell’art. 1809 del d.lgs. n. 66 del 2010, poiché, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della l. n. 86 del 2001, come modificato dall’art. 4, comma 97 della l. n. 183 del 2011, essa è estesa solo al personale impiegato all'estero ai sensi della l. n. 1114 del 27 luglio 1962 e dell’art. 1808 del d.lgs. n. 66 del 2010. (2).
(1) Difformi: Consiglio di Stato, sez. II, 30 dicembre 2025 n. 10435.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
MILITARE
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri