Polizia di Stato: libertà di manifestazione del pensiero sui social network e suoi limiti
Polizia di Stato: libertà di manifestazione del pensiero sui social network e suoi limiti
Polizia di Stato – Sanzioni pecuniarie – Liberta di manifestazione del pensiero – Social Network – Limitazione – Interpretazione costituzionalmente orientata
In relazione agli appartenenti alla Polizia di Stato, devono essere interpretate in chiave costituzionalmente orientata, ex art. 21 Cost., le disposizioni normative che limitano l’espressione del proprio pensiero, quale l’art. 13, comma 1, del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, dovendo essere salvaguardato un margine fondamentale di tutela delle esternazioni, anche veicolate attraverso un social network, per coloro sui quali pur incombe l’obbligo di rispettare i doveri assunti con il giuramento e non ledere la dignità delle funzioni; è perciò necessario verificare accuratamente ogni elemento costituente la condotta incriminata al fine di acclarare l’esatta portata delle espressioni utilizzate in relazione alla qualifica e alle funzioni di agente della Polizia di Stato prima di poter ritenere disciplinarmente rilevante e punibile detta condotta. (1).
Polizia di Stato – Sanzioni pecuniarie – Liberta di manifestazione del pensiero – Social Network – Gravità – Necessità
È illegittima la sanzione pecuniaria irrogata a carico di un agente della Polizia di Stato in relazione ad un post inserito su un social network all’interno di in un gruppo inaccessibile a terzi contenente espressioni che si limitino ad esprimere generiche considerazioni proprie di un elettore, assumendo quindi una connotazione constatativa piuttosto che valutativa - tali da escluderne la gravità, che è elemento indispensabile per poter qualificare come disciplinarmente rilevante la condotta. (2).
In particolare: i) la sezione ha escluso la rilevanza disciplinare della condotta consistita nell’inserimento, dapprima, di un post su un gruppo chiuso, dell’espressione “Basta con questi politici nemmeno laureati che non hanno mai lavorato in vita loro (cit.)”, con aggiunta una “emoticon” sorridente e, in replica a un commento di un altro utente che affermava come “ognuno è libero di pensarla come meglio crede, intanto che in Italia c’è ancora un po’ di democrazia”, l’ulteriore espressione “Lei crede che in Italia ci sia democrazia?”; ii) ciò in quanto: in primo luogo, il ricorrente non avrebbe potuto essere identificato come agente della Polizia di Stato, atteso che il gruppo facebook era inaccessibili a terzi, non potendo rilevare la circostanza di abitare in un centro non molto grande e di svolgere le proprie funzioni a solo 15 chilometri di distanza; le espressioni utilizzate nel post non possono considerarsi non pacate o irrispettose, né offensive e tali da determinare comportamenti “lesivi della dignità e del decoro del Corpo”; in sostanza, non si ravvisa il superamento dei canoni di prudenza e continenza nell’esprimere il proprio pensiero su un social network e, comunque, tale superamento non è stato dimostrato, in tutta la necessaria gravità, dall’amministrazione procedente.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 6 giugno 2023 n. 5566; 16 marzo 2022, n. 1905; Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. III, 8 novembre 2022, Ayuso Torres c. Spagna; Corte cost., 30 gennaio 1974, n. 20.
Sulle (stringenti) limitazioni della libertà d'espressione e del diritto di critica degli agenti della Polizia di Stato, v. Cons. Stato, sez. I, parere 27 giugno 2024, n. 827; parere 22 gennaio 2024, n. 51; sez. II, 1 giugno 2023 n. 5418; 18 maggio 2020 n. 3165; sez. IV, 7 aprile 2014 n. 1609.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
POLIZIA DI STATO
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri