Impugnazione, in sede giurisdizionale, del diniego di revoca di un provvedimento impugnato in sede straordinaria: non si applica il principio di alternatività

Impugnazione, in sede giurisdizionale, del diniego di revoca di un provvedimento impugnato in sede straordinaria: non si applica il principio di alternatività


Giustizia amministrativa – Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – Ricorso giurisdizionale – Principio di alternatività – Perimetro operativo

 

Nel caso in cui sia impugnato in sede giurisdizionale il provvedimento di diniego sull’istanza di revoca di un decreto di ammonimento, quest’ultimo precedentemente impugnato con ricorso straordinario, trattandosi di due sequenze autonome, non trova applicazione il principio di alternatività di cui all’art. 8, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, neppure in adesione ad una interpretazione estensiva ovvero con riferimento ai casi in cui, pur essendovi atti formalmente distinti, sussiste una connessione sostanziale in termini di pregiudizialità.  (1).


La domanda caducatoria presentata al giudice di primo grado aveva ad oggetto il diniego, opposto dal Questore, sull’istanza di revoca di un decreto di ammonimento, quest’ultimo in precedenza impugnato dall’interessato con ricorso straordinario. Il giudice di prime cure, pur non ravvisando un rapporto di consequenzialità tradizionalmente intesa tra l’originario ammonimento e il successivo diniego di revoca, ha tuttavia ritenuto nella specie sussistente identità del contenzioso e della materia del contendere, come dimostrato dalla parziale sovrapposizione dei contenuti dei due ricorsi (nello specifico, dall’esame del ricorso straordinario emergeva che le censure ivi indicate erano identiche al secondo motivo del ricorso giurisdizionale, differenziandosi, quest’ultimo, soltanto per la prima e terza censura rivolte a contestare, rispettivamente, la applicabilità o meno della possibilità di revoca e la mancata comunicazione del preavviso di rigetto) e, pertanto, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il diniego di revoca per ritenuta violazione della regola della necessaria alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario, sancita dall’art. 8, d.P.R. n. 1199/1971, come estensivamente interpretata dalla giurisprudenza amministrativa. In particolare, ai fini della unitarietà del giudizio, il giudice di prime cure ha ritenuto che anche le ragioni “satellitari” dovessero essere unitariamente trasfuse nel processo originario, chiamato a dirimere la questione principale relativa al conseguimento effettivo del bene della vita. Il giudice d’appello, tuttavia, ha annullato la sentenza di primo grado con rinvio al primo giudice, ai sensi dell’art. 105, c.p.a., ritenendo l’autonomia tra le due sequenze procedimentali e, pertanto, l’inapplicabilità alla fattispecie de qua del citato principio di alternatività.


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
Sul principio di alternatività si sono, nel tempo, registrati orientamenti giurisprudenziali più estensivi, sebbene ritenuti inapplicabili dal C.g.a. al caso di specie: si vedano, inter alia, Cons. Stato, sez. II, 19 giugno 2024, n. 5499; sez. VII, 18 gennaio 2024, 591; sez. VI, 26 aprile 2022, n. 3160. Si rinvia, inoltre, a Cons. Stato, Ad. plen., 7 maggio 2024, n. 11 (oggetto della News UM n. 56 del 30 maggio 2024), ove la regola dell’alternatività è oggetto di ampia ricostruzione.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

RICORSI amministrativi, RICORSO straordinario al Presidente della Repubblica

RICORSI amministrativi

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri