Non idoneità al reclutamento per esiti di neoplasia e follow‑up oncologico
Non idoneità al reclutamento per esiti di neoplasia e follow‑up oncologico
Militare – Reclutamento – Requisiti psicofisici – Organi sanitari – Atto amministrativo – Discrezionalità – Sindacato del giudice amministrativo
In materia di reclutamento nelle forze armate, l’accertamento dei requisiti psicofisici degli aspiranti è riservato in via esclusiva agli organi sanitari militari e tale valutazione costituisce giudizio tecnico‑discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, travisamento o abnormità, restando precluso ogni controllo di merito, non rientrante nelle ipotesi tassative di cui all’art. 134 c.p.a. Non è quindi ammissibile alcuna sostituzione del giudice alle commissioni mediche militari né alcuna rivalutazione del quadro clinico, essendo sufficiente che la commissione abbia motivato secondo criteri tecnico‑scientifici attendibili. (1).
Militare – Reclutamento – Follow up oncologico – Imperfezione – Inidoneità – Ordinamento militare – Specialità
Premesso che la particolare prestanza psicofisica richiesta dalle Forze armate giustifica la valutazione anche di mere imperfezioni, sulla base della disciplina tecnica speciale e autosufficiente dell’ordinamento militare, nel reclutamento militare, il follow-up oncologico integra una condizione di imperfezione rilevante ai fini dell’idoneità, poiché comporta rischio di recidiva e necessità di monitoraggio, indipendentemente dall’assenza di disturbi funzionali. (2).
In motivazione – in ragione di una pluralità di elementi fra cui l’autosufficiente dell’ordinamento militare, è stata esclusa l’applicazione alle forze armate della legge 7 dicembre 2023, n. 193 (in materia di prevenzione delle discriminazioni e tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche). Con riferimento a tale questione la sezione ha deciso di sottoporre la decisione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ed al Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. I, parere 14 agosto 2023, n. 1123; sez. IV, 10 marzo 2020, n. 1720; 2 aprile 2019, n. 2169.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. I, parere 19 luglio 2023, n. 1053; sez. IV, 2 marzo 2020, n. 1489.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
MILITARE
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri