Pregiudiziale sportiva: inammissibile l’impugnazione di una sanzione non preceduta dal ricorso dinanzi alla giustizia sportiva

Pregiudiziale sportiva: inammissibile l’impugnazione di una sanzione non preceduta dal ricorso dinanzi alla giustizia sportiva


Giustizia amministrativa – Azione di annullamento – Giustizia sportiva – Pregiudiziale sportiva

 

Ai sensi dell’art. 3 del d.l. 19 agosto 2003, n. 220 (recante Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280, il giudice amministrativo può essere adito, laddove la controversia attenga alla contestazione circa la legittimità del provvedimento con il quale è irrogata una sanzione sportiva, soltanto se e quando siano “esauriti i gradi della giustizia sportiva”; pertanto, è inammissibile la domanda di annullamento di una sanzione qualora quest’ultima non sia stata preliminarmente impugnata dinanzi agli organi di giustizia sportiva della federazione.  (1).




(1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. I-ter, n. 13937 del 2025 nonchè per un'ampia ricostruzione della c.d. pregiudiziale sportiva v. Cons. Stato, sez. V, n. 8487 del 2023 (in Foro it., 2023, III, 549).


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, AZIONE di annullamento

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri