Riconoscimento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo per i militari

Riconoscimento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo per i militari


Militari, forze armate e di polizia – Infermità – equo indennizzo - causa di servizio – presupposti - accertamento – procedimento – onere della prova - individuazione


​​​​​Il riconoscimento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo ha una portata ontologicamente diversa rispetto all’accertamento del nesso di causalità in sede di responsabilità civile ex art. 2043 c.c..

La presentazione dell’istanza per il riconoscimento dell’equo indennizzo non assurge a condizione di ammissibilità o di procedibilità della domanda risarcitoria, trattandosi di istituti che, pur presentando un’unica finalità compensativa e natura sostanzialmente analoga, sono connotati da presupposti e requisiti di riconoscimento diversi.

Anche l’Amministrazione della difesa, quale ente datoriale, è sottoposta agli obblighi di protezione stabiliti dall’art. 2087 c.c. nei confronti del personale militare.

Ai fini dell’accertamento della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro, mentre spetta al datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze – di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ossia di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo, e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.

L’onere di allegazione e di prova a carico del prestatore può essere assolto mediante il ricorso a presunzioni semplici nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 2727 e 2729 c.c.

Nella liquidazione del danno alla salute la componente esistenziale non ha di norma autonomo rilievo rispetto al danno biologico e morale.


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

MILITARE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri