Computo, nel quorum strutturale, dei consiglieri regionali sospesi ai sensi dell'art. 8, d.lgs. n. 235 del 2012
Computo, nel quorum strutturale, dei consiglieri regionali sospesi ai sensi dell'art. 8, d.lgs. n. 235 del 2012
Computo, nel quorum strutturale, dei consiglieri regionali sospesi ai sensi dell'art. 8, d.lgs. n. 235 del 2012
Sino alla “sostituzione” provvisoria, con la nomina e convalida dei supplenti, i consiglieri regionali sospesi ai sensi dell'art. 8, d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, a seguito di condanna penale non definitiva della Corte d’Appello, non hanno titolo, non potendovi partecipare, ad incidere sulle dinamiche della formazione dell’ organo (con scelte partecipative, di astensioni, …), che è stato privato “di diritto” del loro contributo; pertanto i consiglieri sospesi, non avendo titolo giuridico per poter partecipare alle sedute Consiglio, non possono essere computati nel “quorum strutturale”, il quale, per l’effetto, non può più essere parametrato al numero di componenti di carica “ordinaria”, ma deve essere considerato in riferimento al numero dei soggetti che possono effettivamente “disporre” della carica, con relativo “abbassamento” del quorum.
Anno di pubblicazione:
2017
Materia:
REGIONE in genere e regioni a statuto ordinario
EDILIZIA e urbanistica, VINCOLI conformativi ed espropriativi
EDILIZIA e urbanistica
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri