Ottemperanza e decreto di liquidazione per gratuito patrocinio a spese dello Stato

Ottemperanza e decreto di liquidazione per gratuito patrocinio a spese dello Stato


Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza - Patrocinio a spese dello Stato - Spese giudiziali - Ammissibilità - Presupposto - Definitività - Mancata opposizione


Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile per l'esecuzione del decreto giudiziale di liquidazione del compenso del difensore in caso di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello stato, a condizione che il decreto sia divenuto definitivo per mancata proposizione della opposizione prevista dall’art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. (1).


(1) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. IX, 17 febbraio 2025, n. 1323; sez. VII, 20 settembre 2024, n. 5042; T.a.r. per l’Umbria, sez. I, 16 agosto 2017, n. 551; Cons. Stato, sez. IV, 8 marzo 2010, n. 1343.
in parte: sulla natura giurisdizionale del decreto di liquidazione dei compensi del difensore in caso di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello stato: Corte cost., 24 aprile 2020, n. 80; 19 luglio 2019, n. 192; 6 marzo 2019, n. 35; 1 giugno 2016, n. 128; 19 novembre 2015, n. 237; Cass. civ., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315; Cass. pen., sez. un., 14 luglio 2004, n. 36168. Si veda Corte cost., 24 aprile 2020, n. 80 (punto 2.2) secondo cui non ha natura giurisdizionale il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato "in via anticipata e provvisoria" adottata in ambito civile dal consiglio dell’ordine degli avvocati ai sensi dell’art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, GIUDIZIO di ottemperanza

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri