Ordine di rimozione dei rifiuti e richiesta di risarcimento per danno all'immagine
Ordine di rimozione dei rifiuti e richiesta di risarcimento per danno all'immagine
Responsabilità civile – Rifiuti – Ordinanza di rimozione – Codice dell'ambiente – Danno all'immagine – Diritto di cronaca
Non può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni connessa al presunto danno all’immagine conseguente alla adozione di una ordinanza di rimozione dei rifiuti ex art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente) qualora l’articolo di stampa si limiti a riportare il contenuto del provvedimento impugnato e non risultino violati i parametri elaborati dalla giurisprudenza in materia di diritto di cronaca, quali la rilevanza sociale dell'argomento, l'informazione rispondente alla verità obiettiva, l'uso di espressioni corrette in relazione ai correnti livelli di decenza espressiva. (1).
Giustizia amministrativa – Azione risarcitoria – Rifiuti – Ordinanza di rimozione – Codice dell'ambiente – Danno all'immagine – Danno conseguenza - Prova – Valutazione equitativa – Esclusione
Non può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni connessa al presunto danno non patrimoniale all'immagine conseguente alla adozione di una ordinanza di rimozione dei rifiuti ex art. 192 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente) qualora il danneggiato non fornisca la prova del presupposto rappresentato dal "danno-conseguenza", che non può essere superata invocando la liquidazione equitativa del quantum risarcitorio, trattandosi di uno degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità amministrativa da illecito civile ex artt. 2043 del codice civile. (2).
(1) Conformi: in parte: Cass. civ., sez. III, ordinanza 23 febbraio 2024, n. 4955 in materia di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa e diritto di cronaca.
(2) Conformi: in parte: Cons. Stato, sez. VII, 28 agosto 2023, n. 8003; T.a.r. per il Lazio, sez. I ter, 23 febbraio 2023, n. 3150 in materia di risarcimento del danno all’immagine; Cons. Stato, Ad. plen, 12 maggio 2017, n. 2 (in Foro it., 2017, III, 433) in materia di risarcimento dei danni conseguenti alla impossibilità di portare ad esecuzione in forma specifica un giudicato, secondo cui la valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., è ammessa soltanto in presenza di situazione di impossibilità - o di estrema difficoltà - di una precisa prova sull’ammontare del danno.
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
GIUSTIZIA amministrativa, AZIONE risarcitoria
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri