Regolamento comunale e misure di contrasto all'evasione dei tributi locali

Regolamento comunale e misure di contrasto all'evasione dei tributi locali


Autorizzazione amministrativa – Tributi locali – Comune e provincia – Regolamento – Licenze e autorizzazioni commerciali – Verifica della regolarità tributaria – Condizione – Presupposti


In virtù di un’interpretazione adeguatamente restrittiva e costituzionalmente orientata dell’art. 15-ter del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv., con modificazioni, dalla l. 28 giugno 2019, n. 58, gli enti locali possono subordinare, con norma regolamentare, il rilascio, il rinnovo e la permanenza di licenze e autorizzazioni, in favore degli esercenti di un’attività commerciale, alla condizione della verifica del regolare pagamento dei tributi locali, unicamente con riguardo alle violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento. (1).
Nel caso di specie, il Comune di Bolognetta, col regolamento ad hoc, riconosceva all’ufficio competente il potere di non rilasciare, rinnovare o consentire la prosecuzione dell’attività commerciale, a seguito di una verifica di generica irregolarità nel pagamento dei tributi locali, prescindendo dalla contestazione del fatto illecito presupposto, dalla circostanza che lo stesso sia stato effettivamente accertato definitivamente, dalla sua gravità e dall’individuazione di una soglia minima.
Si veda Cass. civ., sez. un., 4 maggio 2022, n. 14049, ord. secondo cui - «la ratio delle predette disposizioni, indubbiamente finalizzate a contrastare il diffuso fenomeno dell'evasione dei tributi locali, non consente di attribuire alle stesse una natura propriamente sanzionatoria, avendo esse ad oggetto non già la comminatoria di una misura afflittiva collegata all'inadempimento di una specifica obbligazione tributaria, come accade per le sanzioni accessorie previste dall'art. 21 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ma la previsione di una forma di coazione indiretta all'adempimento, che si realizza attraverso l'introduzione di un ulteriore requisito per l'ammissione all'esercizio di attività commerciali o produttive e la prosecuzione delle stesse, consistente nella esclusione di pendenze in materia di tributi locali per il periodo indicato o in misura complessivamente superiore a un determinato importo»; - «il relativo accertamento, in caso d'impugnazione del provvedimento autorizzativo delle predette attività, esula pertanto dalla giurisdizione del Giudice tributario, non avendo ad oggetto il rapporto tributario, ma la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, in relazione alla posizione fiscale dell'interessato, la cui verifica, pur implicando la delibazione di aspetti sostanziali della disciplina tributaria, riveste carattere meramente incidentale, in quanto funzionale al riscontro dei requisiti soggettivi cui la legge subordina l'esercizio dell'attività, e spetta pertanto al Giudice amministrativo, cui è devoluta la giurisdizione in ordine alla predetta controversia» (Cass. civ., sez. un., 4 maggio 2022, n. 14049, ord.).


(1) Conformi: C.g.a. n. 764 del 2024.
Difformi: Cons. Stato, sez. VII, 18 ottobre 2022, n. 8875 secondo cui la norma primaria statale non richiede che il debito tributario sia definitivamente accertato ricordando che il privato sono due alternative che possono presentarsi in concreto: o il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento (o comunque l’atto su cui si è basata la pretesa impositiva), e allora non si tratta di violazione definitivamente accertata, cosicché egli ha disposizione l’azione di ripetizione laddove sia dimostrata la non debenza della somma e, quindi, il meccanismo del “solve et repete” può funzionare; ovvero il contribuente non ha impugnato l’avviso di accertamento, ma in tale ipotesi la violazione tributaria è definitiva.


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

AUTORIZZAZIONE amministrativa

TRIBUTI locali

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri