CIL e CILA quali strumenti attuativi dei principi di collaborazione e buona fede tra cittadino e P.A.: riflessi sulla motivazione dell'ordinanza di demolizione

CIL e CILA quali strumenti attuativi dei principi di collaborazione e buona fede tra cittadino e P.A.: riflessi sulla motivazione dell'ordinanza di demolizione


Edilizia e urbanistica – Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione – Presupposti.


L’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 sottende e presuppone la valutazione di una pluralità di circostanze di fatto e di diritto che la P.A. deve appurare prima di adottare l'ordine di demolizione, tra cui: i) la natura, la consistenza e la tipologia dell’opera così da ricondurla nell’alveo di quelle necessitanti di un titolo edilizio e non già nell’edilizia libera o “comunicata”; ii) l’assenza di evidenti indizi di una sua realizzazione in un’epoca in cui non era necessario munirsi di tale titolo autorizzatorio. (1).

 

Edilizia e urbanistica  Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino – Motivazione – Onere


L’onere motivazionale in ordine alla contestazione dell’abusività delle opere deve considerarsi inversamente proporzionale alla manifesta evidenza dei predetti presupposti dovendosi considerare, di regola, sufficiente la mera descrizione dell’intervento edilizio qualora già chiaramente sussumibile nell’ambito di operatività degli artt. 31 e 33 del d.P.R. n. 380 del 2001, così come chiarito dall’Adunanza plenaria n. 7 del 2017, ove si collega la doverosità e la vincolatività dell’ordine di demolizione all’accertamento della realizzazione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo. (2).

 

Edilizia e urbanistica – Abuso edilizio – Comunicazione di inizio lavori asseverata – Comunicazione di inizio lavori – Ordine di demolizione – Motivazione – Presupposti.


A fronte di interventi edilizi astrattamente riconducibili agli artt. 6 e 6-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 (siano essi quindi sussumibili nell’ambito dell’edilizia libera o dell’edilizia libera oggetto di comunicazione), l’onere di motivazione dell’ordinanza di demolizione deve ritenersi esteso anche ai profili di fatto e di diritto in grado (anche alla luce della discrezionalità ermeneutica che la P.A. conserva nell’ambito dell’attività di vigilanza ex art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001) di escluderne la riconducibilità a tale categoria e la sicura ascrivibilità ad una diversa, giacché l’illegittimo avvio dell’attività edilizia soggetta a mera comunicazione implica esclusivamente l’applicazione una sanzione pecuniaria “secca”. (3).
 

Edilizia e urbanistica – Comunicazione di inizio lavori asseverata – Comunicazione di inizio lavori – Funzione – Strumento di attuazione dei principi di collaborazione e buona fede tra cittadino e P.A. – Ordinanza di demolizione – Conseguenze.


La presentazione della CIL o della CILA da parte del privato attenua la regola giurisprudenziale che esclude la rilevanza partecipativa del privato ai fini dell’adozione di un’ordinanza di demolizione, onerando la p.a. di una specifica motivazione in ordine all’abusività delle opere contestate. (4).
In motivazione, la sezione, ha rilevato come la presentazione della CIL o della CILA da parte del privato – consentendo alla p.a. di “conoscere” l’intervento edilizio allo scopo di attivare la vigilanza per escluderne la riconducibilità alle diverse categorie escluse a priori o necessitanti un diverso titolo edilizio – esclude la clandestinità intervento edilizio ritenuto abusivo e costituisce uno strumento di “dialogo” volto ad inverare i principi di collaborazione e buona fede tra cittadino e p.a. richiamati, con valenza ricognitiva, dall’art. 1, comma 2-bis della l. n. 241/1990, come novellato dall’art. 12, comma 1, lett. 0a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modif., dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 («Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»), cosicché non solo è attenuata la regola giurisprudenziale che esclude la rilevanza partecipativa del privato ai fini dell’adozione di un’ordinanza di demolizione nei suoi confronti, ma emerge la necessità di una specifica motivazione in ordine all’abusività delle opere contestate, poiché solo nei casi di immobile indiscutibilmente abusivo e giammai assistito da alcun titolo (in cui l’utilizzo della forma avverbiale rafforzata “giammai” presuppone la totale clandestinità e l’autoevidente abusività dell’intervento edilizio realizzato) opera il regime procedimentale e di oneri motivazionali semplificati delineati dall’Adunanza plenaria n. 9 del 2017, non potendosi, invece, trasporre tali conclusioni, per le diverse ipotesi in cui la realizzazione dell’opera sia stata regolarmente comunicata alla P.A. così instaurandosi un contatto amministrativo che, in forza dei principi di reciproca collaborazione e buona fede, impone specifici obblighi di protezione nei sensi sopraindicati.


(1) Conformi: T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 29 gennaio 2024, n. 377

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Conformi: parzialmente Cons. Stato, sez. II, 24 aprile 2023, n. 4110

(4) Difformi: Cons. Stato, sez. II, 22 aprile 2024, n. 3645


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

EDILIZIA e urbanistica, ABUSO EDILIZIO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri