Assegnazione temporanea per ragioni di maternità o paternità richiesta da appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento militare
Assegnazione temporanea per ragioni di maternità o paternità richiesta da appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento militare
Assegnazione temporanea per ragioni di maternità o paternità richiesta da appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento militare
Guardia di finanza – Assegnazione temporanea per ragioni di maternità o paternità – Diniego – Esigenze di servizio
L’istituto dell’assegnazione temporanea per ragioni di maternità o paternità prevista per i dipendenti di amministrazioni pubbliche dall’articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 si applica anche alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare, compatibilmente con le peculiarità dei singoli statuti e dei profili ordinamentali, operativi ed organizzativi. Tuttavia, diversamente dalla disciplina generale, la valutazione dell’amministrazione è più ampia poiché, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, deve considerare, come imposto della speciale disciplina di settore, oltre alle esigenze organizzative comuni a tutti i pubblici uffici, anche le esigenze tipiche e le peculiari funzioni svolte dal personale impiegato. (1).
In motivazione, la sezione ha precisato che l'art. 1493, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) estende al personale militare la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, ma solo “tenendo conto del particolare stato rivestito” e, pertanto, la concessione del beneficio di cui all’art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 al personale militare deve avvenire all’esito della valutazione delle peculiarità della situazione concreta relativa allo speciale rapporto di servizio che contraddistingue il personale appartenente alle forze armate.
Guardia di finanza – Assegnazione temporanea per ragioni di maternità o paternità – Diniego – Esigenze di servizio – Eccezionalità – Esclusione
L’articolo 45, comma 31-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 detta una disciplina specifica per l’assegnazione temporanea per ragioni di maternità o paternità per gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, in deroga a quella prevista per la generalità dei dipendenti pubblici dall’articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui consente il diniego di assegnazione “per motivate esigenze organiche o di servizio”. Difatti, la disposizione riduce la portata del beneficio, stante l’eliminazione del requisito di eccezionalità delle esigenze organiche o di servizio valorizzabili ai fini del diniego, sancito dalla disposizione generale ed attribuisce indubbia prevalenza alle necessità operative dell’amministrazione, non potendosi pregiudicare o comunque mettere in difficoltà l’ordinaria funzionalità dei servizi per soddisfare l’interesse, pur di rilevanza costituzionale, del singolo dipendente. (2).
Guardia di finanza – Assegnazione temporanea per ragioni di maternità o paternità – Diniego – Motivate esigenze organiche e di servizio – Discrezionalità
Premesso che l’apprezzamento concreto delle esigenze organiche o di servizio ostative all’assegnazione temporanea per ragioni di maternità o paternità è rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione, le cui valutazioni non sono sindacabili nel merito, in base all'articolo 42 bis del decreto legislativo 2001, n. 151, applicabile alle forze di polizia ex articolo 45, comma 31 bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le eventuali esigenze organiche o di servizio ostative al riconoscimento del beneficio devono essere motivate e non possono essere evocate genericamente, attraverso riferimenti indeterminati o formule di stile; tuttavia non è necessario che tali esigenze assumano anche carattere di particolare gravità o non siano fronteggiabili con gli ordinari strumenti organizzativi. (3).
Guardia di finanza – Assegnazione temporanea per ragioni di maternità o paternità – Diniego – Motivate esigenze organiche o di servizio – Scopertura di organico – Legittimità
La scopertura di organico, anche non significativa, il peculiare contesto (nella specie, caratterizzato da pervasivi fenomeni di criminalità organizzata) in cui opera il reparto di appartenenza ed il ruolo specifico rivestito dall'appartenente alle forze di polizia (nella specie, inquadrato nel nucleo mobile della guardia di finanza deputato al controllo del territorio, al servizio di pubblica utilità e al contrasto di traffici illeciti) costituiscono circostanze specifiche e obiettivamente rilevabili che, nel loro complesso, sono senz’altro idonee ad integrare quelle “motivate esigenze organiche o di servizio” che consentono il diniego di assegnazione temporanea per ragioni di maternità o paternità ai sensi dell’articolo 45, comma 31-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. (4).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 16 dicembre 2024, n. 10099.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 26 gennaio 2024, n. 859; 22 gennaio 2024, n. 705; 7 novembre 2022 n. 9708; 22 luglio 2022, n. 6472; 7 febbraio 2022, n. 811.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 22 luglio 2022, n. 6472.
Difformi: Cons. Stato, sez. II, 5 ottobre 2022, n. 8527 secondo cui il dissenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione continua ad essere limitato a casi o a esigenze. eccezionali.
(4) Difformi: T.a.r. per la Sicilia, sez. V, 15 gennaio 2025, n. 96 secondo cui: i) la presenza di fenomeni di criminalità organizzata e immigrazione irregolare, pur costituendo elementi non trascurabili, non configurano ex se specifiche circostanze impeditive; ii) una scopertura di organico pari al 60% del totale non può costituire, di per sé, un ostacolo insuperabile all’accoglimento dell’istanza di assegnazione temporanea per motivi di maternità o paternità, se non accompagnata da indicazioni circostanziate sullo specifico carico di lavoro gravante sull'ufficio e sulla insostituibilità del richiedente.
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
GUARDIA di finanza
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri