Sanzione disciplinare di corpo di un militare e tempestività della contestazione degli addebiti

Sanzione disciplinare di corpo di un militare e tempestività della contestazione degli addebiti


Militare – Sanzioni di corpo - Procedimento disciplinare – Contestazione degli addebiti – Senza ritardo – Condizioni

E’ legittima la sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore inflitta ad un militare, in presenza di una contestazione degli addebiti intervenuta 24 giorni dopo il verificarsi dell’infrazione, di cui il comandante del reparto aveva avuto personale e diretta contezza.
In motivazione la sezione:
I) ha riconosciuto la tempestività dell’azione disciplinare, atteso che, nonostante la commissione di disciplina non fosse ancora formata al momento della contestazione degli addebiti, per carenza in forza effettiva due ufficiali idonei a ricoprire l’incarico, l’autorità aveva comunque comunicato correttamente l’addebito al ricorrente entro il termine di 30 giorni, termine individuato avuto riguardo alle previsioni generali dell’art. 2, l. n. 241 del 1990, capaci di orientare nella enucleazione del concetto di “senza ritardo” stabilito dal menzionato art. 1398 c.m.;
II) ha precisato che, a mente dell’art. 1398, comma 1 d.lgs. n. 66 del 2010 – secondo cui Il procedimento disciplinare di corpo deve essere instaurato senza ritardo dalla conoscenza dell’infrazione – il decorso di soli 24 giorni, fra la data di tale conoscenza e la data di contestazione degli addebiti, è ragionevole e legittimo anche quando la contezza del fatto sia stata acquisita, in via immediata e diretta, dal superiore dell’inquisito.
Qualora, viceversa, la contestazione dell’infrazione disciplinare di corpo avvenga oltre il termine di 30 giorni dal rilievo della medesima da parte del superiore, nonché si registri la presenza di altre analoghe circostanze di fatto qualificanti la vicenda, l’Amministrazione militare è tenuta a dimostrare la presenza di evenienze specifiche tali, per un verso, da rendere difficoltosa o prematura la contestazione degli addebiti e, per altro verso, da giustificare la conseguente dilazione nel tempo di tale adempimento. (1)

(1) Nulla negli esatti termini.
Precedenti parzialmente conformi: Cons. Stato, sez. IV, n. 1135 del 2020; Cons. Stato, sez. IV, n. 1273 del 2020; Cons. Stato, sez. I, parere n. 110 del 2024; Cons. Stato, sez. II, parere n. 885 del 2017; Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2018, n. 1507; Cons. Stato, sez. I, parere n. 110 del 2024.
 


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

MILITARE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri