Sulla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della legge regionale siciliana che attribuisce alla giunta regionale siciliana la competenza a determinare le tariffe del servizio idrico
Sulla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della legge regionale siciliana che attribuisce alla giunta regionale siciliana la competenza a determinare le tariffe del servizio idrico
Sulla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della legge regionale siciliana che attribuisce alla giunta regionale siciliana la competenza a determinare le tariffe del servizio idrico
Sicilia – Legge regionale - Servizio di approvvigionamento idrico – Tariffa - Questione rilevante e non manifestamente infondata di costituzionalità
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies della legge della regione Sicilia n. 19 del 2015, per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., atteso che tali norme assegnano all’organo politico regionale la competenza a determinare la tariffa e lo schema regolatorio del servizio di approvvigionamento idrico, violando così la competenza dello Stato (1).
(1) Non risultano precedenti in termini; il Tar per la Sicilia, sez. I, ha sollevato analoga questione con sentenza non definitiva n. 954 del 2024.
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
SICILIA
LEGGE, decreto e regolamento, LEGGE regionale
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri