Obbligo di vaccinazione dei minori e adempimenti formali per la deroga.

Obbligo di vaccinazione dei minori e adempimenti formali per la deroga.


Sanità pubblica e sanitari – Obbligo vaccinale – Esenzione – Minore di età – Attestazione delle condizioni cliniche – Competenza – Pediatra di libera scelta

 

È legittimo il diniego di accettazione dell'esenzione dall'obbligo vaccinale, richiesta nell'interesse di un minore di età compresa tra zero e sei anni, fondato sulla mancata provenienza dell'attestazione delle condizioni cliniche dal pediatra di libera scelta del minore. (1).


In motivazione la sezione ha chiarito che l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 – nel prevedere che l'omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie debbano essere attestati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta – deve essere letto alla luce dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 272, in forza del quale l'assistenza sanitaria al minore di età compresa tra zero e sei anni è fornita in via esclusiva dal pediatra di libera scelta, sicché l'alternatività tra le due figure professionali non è rimessa alla libera scelta dell'interessato ma è individuata dalla normativa in funzione dell'età del minore. Ha inoltre precisato che la ratio della disposizione risiede nel radicare l'attestazione nel medico che conosce la storia clinica del minore, la sua famiglia e l'ambiente di crescita, così da evitare il cosiddetto "turismo certificatorio".


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari, VACCINO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri