Sull'asseverazione del PEF e sull'interpretazione della lex specialis di gara.

Sull'asseverazione del PEF e sull'interpretazione della lex specialis di gara.


Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Finanza di progetto – Piano economico finanziario – Asseverazione – Bando, disciplinare, lettera di invito – Nullità – Esclusione

 

La clausola della lex specialis di gara che, nell'ambito di una procedura di finanza di progetto, richieda che l'asseverazione del piano economico-finanziario sia resa esclusivamente da istituti di credito, società di servizi costituite dagli istituti medesimi o società di revisione non è nulla per contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione, ancorché l'art. 193, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("codice dei contratti pubblici") ammetta in via generale l'asseverazione anche da parte di persone fisiche. Il principio di tassatività opera infatti con riguardo alle clausole che introducano requisiti soggettivi di partecipazione ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge, mentre non trova applicazione alle prescrizioni che disciplinano il contenuto dell'offerta. (1).


Il disciplinare prevedeva espressamente, a pena di esclusione, che il PEF fosse asseverato da istituti bancari, società di servizi costituite dagli stessi o società di revisione. L'aggiudicataria aveva prodotto un'asseverazione proveniente da un professionista abilitato persona fisica, sostenendo l'invalidità della clausola per contrasto con l'art. 193, comma 10, del codice. La sezione ha escluso la nullità, rilevando che la normativa codicistica si limita ad ammettere l'asseverazione da parte di professionista persona fisica, senza precludere una disciplina più rigorosa, evidenziando che clausola de qua non incide sui requisiti soggettivi dell'operatore economico, ma individua una specifica caratteristica del documento economico-finanziario posto a corredo dell'offerta, volto quindi a garantire il livello di affidabilità richiesto dalla stazione appaltante. Nell'ipotesi di specie la stazione appaltante aveva inteso riservare l'attività di asseverazione a soggetti istituzionalmente operanti nel settore creditizio e della revisione ; la sezione ha reputato tale scelta coerente con la necessità di assicurare una verifica particolarmente affidabile della sostenibilità del progetto.

 

Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Bando, disciplinare, lettera di invito – Interpretazione – Criterio letterale

 

Nell’interpretazione della disciplina di gara, è necessario preliminarmente privilegiare il significato letterale, secondo le regole dettate dagli artt.1362 c.c., sicché, ove la clausola del bando, prevista a pena di esclusione, abbia un contenuto inequivoco, da un punto di vista letterale e logico, non è possibile fare riferimento al principio generale del favor partecipationis od all’interpretazione ragionevole della disposizione, dovendosi altresì escludere interpretazioni integrative contrarie al canone di buona fede interpretativa di cui all’art. 1366 c.c. (2).




(1) Conformi: Quanto all'afferenza della nullità per violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione di cui all'art. 10, comma 2, del codice dei contratti ai requisiti generali di partecipazione: ex multis Cons. Stato, sez V, 4 febbraio 2026, n. 917; 22 gennaio 2026, n. 52; 13 agosto 2024, n. 7113.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 26 maggio 2026, n. 4256, espressamente richiamata dalla sentenza con riguardo al principio secondo cui, in presenza di clausole chiare ed inequivoche, l'interprete deve attenersi al dato letterale, restando preclusa ogni esegesi correttiva ispirata al favor partecipationis. Sulla valenza primaria dell'interpretazione secondo il criterio letterale: ex multis Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2025, n. 9802; 31 ottobre 2022, n. 9386; 31 marzo 2021, n. 2710.
 


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, BANDO (disciplinare, lettera di invito, alternativi)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri