Contratti pubblici: termine per impugnare l’aggiudicazione e possesso cumulativo dei requisiti nei raggruppamenti per servizi e forniture.

Contratti pubblici: termine per impugnare l’aggiudicazione e possesso cumulativo dei requisiti nei raggruppamenti per servizi e forniture.


Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Aggiudicazione – Termini processuali – Accesso ai documenti – Impugnazione – Decorrenza – Dilazione – Esclusione

 

Nel vigore del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il termine di trenta giorni per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla comunicazione digitale della stessa ovvero dalla messa a disposizione della documentazione di gara sulla piattaforma telematica, senza che possa trovare applicazione la dilazione elaborata dalla giurisprudenza, sotto il previgente codice dei contratti pubblici, in relazione all’accesso agli atti di gara. (1).


In motivazione la sezione ha precisato che: i) nel previgente sistema la dilazione del termine di impugnazione era correlata all’obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di comunicare, su richiesta dell’interessato, determinate informazioni entro quindici giorni; ii) il nuovo codice ha introdotto una diversa disciplina dell’accesso, assicurando in modalità digitale l’acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme telematiche; iii) l’abrogazione della disposizione sulla quale si innestava il precedente sistema rende, pertanto, inapplicabile la proroga del termine elaborata nel vigore del d.lgs. n. 50 del 2016.

 

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Raggruppamento temporaneo di imprese – Requisiti di partecipazione – Cumulo – Quota di esecuzione – Corrispondenza – Esclusione

 

Negli appalti di servizi e forniture il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, senza necessaria corrispondenza con la quota di esecuzione di ciascun componente, salvo che la lex specialis in ragione delle peculiarità della prestazione, ne imponga il possesso pro quota o pro parte in capo ai singoli esecutori. (2).


In motivazione la sezione ha precisato che: i) il nuovo codice non ha esteso agli appalti di servizi e forniture la regola della necessaria corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quota di partecipazione o di esecuzione; ii) tale interpretazione è coerente sia con la funzione del raggruppamento temporaneo, che consente agli operatori economici di cumulare i rispettivi requisiti, sia con la responsabilità solidale dei suoi componenti per l’adempimento dell’intera prestazione contrattuale; iii) nella specie, il disciplinare non prevedeva una quota minima del requisito in capo alle singole imprese né ne imponeva il possesso pro quota o pro parte, sicché non era sufficiente censurare il mancato raggiungimento individuale delle soglie da parte di alcuni componenti, dovendosi verificare il possesso complessivo del requisito da parte del raggruppamento, ritenuto dimostrato.


(1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. IV, 1° luglio 2024, n. 13225.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 5 gennaio 2026, n. 57.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di lavori

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di servizi

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, AGGIUDICAZIONE

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di forniture

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri