Riserva di umanità e dell’uomo all’interno del processo decisionale: sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella produzione di atti amministrativi.
Riserva di umanità e dell’uomo all’interno del processo decisionale: sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella produzione di atti amministrativi.
Riserva di umanità e dell’uomo all’interno del processo decisionale: sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella produzione di atti amministrativi.
Atto amministrativo – Motivazione – Intelligenza artificiale – Ausilio nella redazione – Invalidità – Esclusione – Condizioni
L’eventuale ausilio di strumenti di intelligenza artificiale generativa nella fase di elaborazione materiale di un provvedimento amministrativo non incide, di per sé, sulla validità dell’atto, né può tradursi in un vizio di difetto assoluto di motivazione, quando la motivazione finale esprima un percorso logico-giuridico autonomo, riferibile all’organo titolare del potere e da questo assunto e sottoscritto. (1).
In motivazione, il collegio ha rilevato come il vincolo posto dall’articolo 97 della Costituzione, quale attuazione del principio di riserva di umanità e dell’uomo all’interno del processo decisionale, non si traduce nel sindacare le modalità con cui l’amministrazione, nella fase preparatoria, si sia avvalsa di strumenti di supporto, ma nell’esigere che il discorso giustificativo finale, quale risulta dal provvedimento, sia un discorso giuridico autonomo, riferibile al suo autore e non alienato.
Atto amministrativo – Motivazione – Intelligenza artificiale – Errore del sistema – Imputazione all’organo – Sindacato del giudice – Oggetto
L’eventuale assistente algoritmico opera in un ruolo servente e non sostitutivo: le minute eventualmente prodotte da un sistema generativo devono essere esaminate, emendate e convalidate dal soggetto titolare del potere, che ne assume l’esclusiva paternità e responsabilità. Ove l’output recepito risulti inficiato da un errore o da un’allucinazione informatica, tale errore è integralmente ascrivibile all’organo che lo ha fatto proprio inserendolo nell’atto, e il sindacato del giudice deve appuntarsi sulla tenuta logico-giuridica della motivazione complessivamente risultante, non sulla provenienza, umana o anche digitalmente assistita, dei singoli passaggi. (2).
Il collegio ha altresì specificato che una eventuale erroneità di una citazione di supporto, per quanto non commendevole, non priva l’atto del suo nucleo motivazionale effettivo, né determina l’assenza di motivazione.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270; 13 dicembre 2019, n. 8472.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
ATTO amministrativo, MOTIVAZIONE
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri