Accesso difensivo e chat whatsapp: gli screenshot allegati a un reclamo al Garante privacy restano corrispondenza tutelata dall'art. 15 Cost.

Accesso difensivo e chat whatsapp: gli screenshot allegati a un reclamo al Garante privacy restano corrispondenza tutelata dall'art. 15 Cost.


Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Messaggi whatsApp – Corrispondenza – Diniego – Legittimità

 

È legittimo il diniego di accesso difensivo, ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990, agli screenshot di conversazioni whatsapp allegati da un privato a un reclamo presentato al Garante per la protezione dei dati personali, ove l'istante non dimostri la necessità e l'indispensabilità della loro conoscenza per la cura o la difesa dei propri interessi giuridici. Tali messaggi costituiscono corrispondenza tutelata dall'art. 15 Cost. e conservano questa natura anche dopo la ricezione da parte del destinatario, finché non abbiano perso ogni carattere di attualità. Essi coinvolgono inoltre soggetti terzi estranei al reclamo. (1).


In motivazione la sezione: i) ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che estende la garanzia dell'art. 15 Cost. anche ai dati esteriori delle comunicazioni. Ha richiamato altresì la giurisprudenza della Corte EDU che riconduce alla «corrispondenza» tutelata dall'art. 8 CEDU anche i messaggi informatico-telematici già inviati e ricevuti; ii) ha evidenziato che la chat di whatsapp è, per le sue caratteristiche, uno strumento di comunicazione ristretto, poiché raggiunge soltanto i soggetti iscritti alla medesima chat; iii) ha precisato che i messaggi prodotti a corredo di un reclamo possono diventare atti del procedimento e rilevare, quindi, ai fini dell'accesso difensivo. Restano però fermi l'onere dell'istante di dimostrarne la necessità e l'indispensabilità e la tutela dei terzi coinvolti; iv) ha distinto la fattispecie dal diritto dell'ente previdenziale vigilato di accedere alla copia integrale degli esposti e delle segnalazioni, comprensiva dei nominativi dei firmatari.

 

Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Reclamo – Archiviazione – Diniego – Legittimità

 

È legittimo il diniego di accesso difensivo ai documenti allegati a un reclamo presentato al Garante per la protezione dei dati personali, se il relativo procedimento è stato archiviato. Non rilevano, ai fini della dimostrazione del nesso di strumentalità, ulteriori procedimenti, anche penali, non indicati nell'istanza di accesso. (2).




(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.
Sull'estensione della tutela dell'art. 15 Cost. ai messaggi di posta elettronica e WhatsApp: Corte cost., 27 luglio 2023, n. 170. Per completezza v. Corte EDU, grande camera, 5 settembre 2017, Case of Bărbulescu v. Romania.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

ATTO amministrativo, ACCESSO ai documenti

ATTO amministrativo

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri