Giudizio elettorale: nullità del voto per segno di riconoscimento e appello incidentale del terzo controinteressato pretermesso.
Giudizio elettorale: nullità del voto per segno di riconoscimento e appello incidentale del terzo controinteressato pretermesso.
Giudizio elettorale: nullità del voto per segno di riconoscimento e appello incidentale del terzo controinteressato pretermesso.
Elezioni – Elezioni amministrative – Operazioni elettorali – Scheda elettorale – Segno di riconoscimento
Costituisce segno di riconoscimento, con conseguente nullità del voto, la cancellazione di una preferenza già espressa e la successiva riscrittura del nominativo nello spazio corretto, non potendo tale anomalia essere ricondotta ad un mero errore scusabile dell’elettore, il quale, in presenza di errori nella compilazione della scheda, è tenuto a richiederne la sostituzione all’ufficio elettorale. (1).
La sezione ha dunque riformato la sentenza di primo grado, escludendo che la cancellatura della preferenza potesse essere qualificata come errore scusabile.
Elezioni – Elezioni amministrative – Operazioni elettorali – Preferenze – Validità del voto
È valido il voto espresso per una lista e per il candidato sindaco ad essa collegato qualora la preferenza per un candidato appartenente alla medesima lista sia apposta nello spazio destinato ad altra lista, trattandosi di mera irregolarità materiale che non incide sull’univoca ricostruzione della volontà dell’elettore; resta inefficace, in applicazione dell'art. 57 del d.P.R. n. 570 del 1960, applicabile alle consultazioni elettorali nei comuni fino a 15.00 abitanti, soltanto l’eventuale preferenza riferita a candidati appartenenti ad una lista diversa da quella votata. (2).
Elezioni – Elezioni amministrative – Operazioni elettorali – Segni di riconoscimento – Soggetto non candidato
L’indicazione nella scheda elettorale del nominativo di un soggetto non candidato integra segno di riconoscimento e comporta la nullità del voto, salvo che l’anomalia risulti plausibilmente riconducibile ad errore derivante dalla contestuale presenza del medesimo nominativo in altra competizione elettorale svoltasi nello stesso contesto temporale. (3).
Nella fattispecie de qua i nominativi inseriti nelle schede corrispondevano a soggetti non candidati ma appartenenti al corpo elettorale e candidati in precedenti elezioni. La sezione ha ritenuto che la circostanza che i nominativi indicati corrispondevano a candidati di elezioni precedenti (e non contestuali) non giustificava l’errore, in quanto la successione cronologica, a distanza di un significativo lasso temporale, escludeva o, comunque, rendeva implausibile la confusione dell’elettore. Peraltro, nel caso di specie, i nominativi indicati nelle schede corrispondevano a quelli di potenziali elettori e si traducevano, quindi, in una ipotesi scolastica di segni di riconoscimento.
Elezioni – Elezioni amministrative – Operazioni elettorali – Preferenze – Nullità del voto
Nei comuni sino a 2.000 abitati, in cui non è ammessa né la doppia preferenza, né il voto disgiunto, integra segno di riconoscimento, con conseguente nullità del voto, l'indicazione di due preferenze, di cui una soltanto riconducibile alla lista espressamente votata. (4).
La sezione ha ritenuto che nel caso di specie, l’anomala compilazione della scheda non trovava una plausibile spiegazione nell’imperizia dell’elettore, da escludersi in considerazione della precisa redazione, con l’apposizione della croce sul simbolo di una delle due liste e con la indicazione delle preferenze, in modo ordinato e chiaro, negli spazi corrispondenti alle due liste avversarie (modalità di redazione che disvelavano la piena padronanza del sistema elettorale).
Giustizia amministrativa – Contraddittorio – Rito elettorale – Ricorso incidentale – Controinteressato pretermesso
Nel giudizio elettorale, qualora la sentenza sia stata annullata per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di controinteressati o litisconsorti necessari, la tempestività del ricorso incidentale proposto dai soggetti pretermessi deve essere valutata esclusivamente con riferimento al giudizio riassunto, non potendosi imputare loro la mancata proposizione di difese nel processo successivamente dichiarato nullo. (5).
Giustizia amministrativa – Sentenza – Declaratoria di inammissibilità – Esame nel merito – Effetti
Qualora il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda o un motivo, proceda ugualmente ad esaminarne il merito, le relative argomentazioni sono prive di effetti decisori e non determinano alcun onere di impugnazione, dovendo la parte soccombente censurare esclusivamente la statuizione processuale che costituisce la reale ratio decidendi della sentenza e riproporre i motivi da intendersi non esaminati. (6).
La sezione ha fatto applicazione di tale principio per convertire le censure rivolte alla motivazione sul merito in riproposizione dei motivi del ricorso incidentale, erroneamente dichiarato inammissibile.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 19 luglio 2021, n. 5428; in senso parzialmente conforme: Cons. Stato, sez. V, 21 maggio 2026, n. 4106 e 2 febbraio 2026, n. 831, nella parte in cui affermano che i segni estranei all’espressione del voto assumono rilievo invalidante quando non siano giustificabili secondo le normali modalità espressive dell’elettore.
(2) Conformi: In relazione alla seconda parte della massima: Cons. Stato, sez. V, 21 maggio 2026, n. 4106 e Cons. Stato, sez. II, 7 novembre 2022, n. 1096; in senso parzialmente conforme: Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2026, n. 831, nella parte in cui valorizza il principio del favor voti e la conservazione del voto quando la volontà dell’elettore sia chiaramente ricostruibile.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 18 giugno 2024, n. 5460; in senso parzialmente conforme Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2026, n. 831, nella parte in cui precisa che il segno di riconoscimento deve essere valutato in concreto e non può essere desunto da anomalie spiegabili secondo criteri di normalità.
(4) Non risultano precedenti negli esatti termini
(5) Non risultano precedenti negli esatti termini.
cfr. Cons. Stato, sez. V, 1° dicembre 2025, n. 9452, nella parte in cui afferma la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati proclamati eletti direttamente incisi dall’esito del giudizio.
(6) Conformi: Cass. civ., sez. III, 19 settembre 2022, n. 27388.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
ELEZIONI, ELEZIONI politiche, amministrative, europee, alternativi
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri