Distacco sindacale ed esclusione del militare dall'aliquota di avanzamento al grado superiore.
Distacco sindacale ed esclusione del militare dall'aliquota di avanzamento al grado superiore.
Militare – Avanzamento – Distacco sindacale – Aspettativa – Aliquota di valutazione – Legittimità
È legittima l'esclusione del militare collocato in distacco sindacale, per un periodo superiore a sessanta giorni, dall'aliquota di avanzamento e dalle valutazioni per l'avanzamento al grado superiore: l'art. 913-bis, comma 2-bis, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (c.m.), nell'equiparare, quanto agli effetti, il distacco sindacale all'aspettativa, comporta infatti, in assenza di una specifica disposizione derogatoria, l'applicazione della causa impeditiva prevista dall'art. 1051, comma 2, lett. d), c.m. (1).
Militare – Avanzamento – Distacco sindacale – Libertà sindacale – Uguaglianza – Buon andamento – Esclusione
È legittima, e non contrasta con i principi di libertà sindacale, di uguaglianza e di buon andamento, l'esclusione temporanea del militare in distacco sindacale dalle procedure di avanzamento derivante dal combinato disposto degli artt. 913-bis, comma 2-bis, e 1051, comma 2, lett. d), c.m., trattandosi di impedimento temporaneo e recuperabile mediante la valutazione ex post da compiere al cessare del periodo di distacco, e non discriminatorio, tenuto conto della computabilità del periodo di distacco medesimo ai fini dell'anzianità di servizio. (2).
Con la sentenza in rassegna il T.a.r. per il Lazio si è espresso sul regime giuridico applicabile all'ufficiale che, avendo maturato il prescritto requisito di anzianità ai fini dell'avanzamento a scelta al grado superiore, sia stato in precedenza collocato in distacco sindacale ex art. 913-bis c.m., istituto derivante dal riconoscimento, nell'ordinamento italiano, delle associazioni sindacali in ambito militare (l. 28 aprile 2022, n. 46). Nella specie, l'ufficiale è stato escluso dall'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello per il 2026, in quanto l'amministrazione ha ritenuto operante, con effetto ostativo, l'impedimento di cui all'art. 1051, comma 2, lett. d), c.m., secondo cui non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni. La tesi dell'amministrazione è stata condivisa dal T.a.r. per le seguenti ragioni: i) il comma 2-bis dell'art. 913-bis c.m. prevede che la posizione di stato giuridico del distacco sindacale è equiparata, quanto agli effetti, a quella dell'aspettativa, regola operante «salvo che non sia diversamente disposto»; ii) tra gli effetti da equiparare rientra anche l'impedimento provvisorio all'inserimento nell'aliquota di avanzamento per tutto il periodo di aspettativa non inferiore a sessanta giorni; iii) tale preclusione costituisce uno degli effetti del collocamento in aspettativa, unitariamente considerato a prescindere dall'eterogeneità dei presupposti di cui all'art. 884 c.m.; iv) l'equiparazione quoad effectum opera salvo diversa e puntuale disposizione legislativa, qui non individuabile.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
MILITARE
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri