L'omesso esame giurisdizionale della violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 comporta un'inammissibile sostituzione del giudice.

L'omesso esame giurisdizionale della violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 comporta un'inammissibile sostituzione del giudice.


Atto amministrativo – Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza – Osservazioni dell'interessato – Giustizia amministrativa – Ricorso primo grado – omesso esame del motivo di gravame

 

È illegittimo il sindacato del giudice di primo grado che, omettendo di pronunciarsi sul motivo di gravame avente ad oggetto la violazione dell’art. 10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, esamini direttamente le censure di carattere sostanziale, respingendole. In tal caso, infatti, si configura un’inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato effettuata mediante un sindacato di merito delle osservazioni proposte dall’interessato in sede procedimentale, in totale sostituzione dell’amministrazione. (1).




(1) Conformi: T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 7 ottobre 2025, n. 2868; T.a.r. per il Lazio, sez. V-bis, 24 marzo 2025, n. 5900: "Con riferimento all’ordine di esame dei motivi di ricorso, il Collegio deve svolgere delle considerazioni preliminari tenuto conto delle regole giurisprudenziali dettata dall’Adunanza plenaria 27 aprile 2015, n. 5 secondo cui: i) il giudice amministrativo ha il dovere di esaminare i motivi di ricorso secondo la graduazione dettata dalla parte ricorrente che deve essere espressa non potendo desumersi implicitamente dalla semplice enumerazione delle censure o dal mero ordine di prospettazione delle stesse; ii) in mancanza di una espressa graduazione, si riespande nella sua pienezza l’obbligo del giudice di primo grado di pronunciare, salvo precise deroghe, su tutti i motivi e le domande; iii) una deroga a tali regole si rinviene nell’art. 34, comma 2, c.p.a., ove si dispone che in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati dall’autorità competente chiamata a esplicare la propria volontà provvedimentale in base al micro ordinamento di settore; iv) in tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio, si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio – così radicale – da assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus. La violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 – conseguente all’intervenuta modifica dell’art. 21-octies, comma 2, della stessa legge (in ragione dell’art. 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) nella parte cui si prevede che “la disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis” – si atteggia come vizio radicale – nei sensi indicato al precedente punto iv) – del provvedimento nel caso di attività discrezionale".


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

ATTO amministrativo, COMUNICAZIONE di avvio del procedimento

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri