Malfunzionamento della piattaforma di e-procurement: diritto alla sospensione dei termini di partecipazione alla procedura a favore del concorrente diligente

Malfunzionamento della piattaforma di e-procurement: diritto alla sospensione dei termini di partecipazione alla procedura a favore del concorrente diligente


Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Piattaforme e–procurement – Proroga dei termini – Malfunzionamento della piattaforma

 

In caso di oggettivo malfunzionamento di una piattaforma di e-procurement che non consente, per un certo lasso di tempo, il caricamento di documenti nel formato indicato dalle apposite istruzioni, il concorrente ha diritto ad una proroga dei termini, qualora – sebbene collegatosi l’ultimo giorno utile – l’accesso alla piattaforma sia avvenuto con un teorico ampio margine di tempo atto al completamento dell’attività di caricamento della documentazione, risultata ostacolata dalla problematiche tecniche incontrate. (1).



 

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto (di fornitura, di lavori, di servizi, alternativi) – Piattaforme e–procurement – Malfunzionamento della piattaforma – Problematiche tecniche – Gestore della piattaforma

 

La stazione appaltante (responsabile della procedura) che si avvale di una piattaforma gestita da un terzo (gestore della piattaforma) risponde del buon andamento della gara anche con riferimento alle problematiche tecniche, in ossequio al principio secondo cui chi sceglie di avvalersi di un ausiliario risponde del suo operato. (2).



 

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto (di fornitura, di lavori, di servizi, alternativi) – Piattaforme e–procurement – Malfunzionamento della piattaforma – Sospensione dei termini di partecipazione – Proroga dei termini – Coordinamento tra stazione appaltante e ausiliario

 

Spetta alla stazione appaltante la decisione ultima se concedere o meno sospensioni o proroghe dei termini di presentazione delle domande, ferma restando la necessità di garantire l’efficiente gestione di eventuali problematiche. Infatti, non sussiste alcun onere del concorrente di garantire le comunicazioni tra la stazione appaltante e il suo ausiliario. Sussiste l’onere del concorrente di denunciare tempestivamente le problematiche riscontrate, ma il coordinamento tra la stazione appaltante e il suo ausiliario non può essere demandato al soggetto già messo in difficoltà dal malfunzionamento della piattaforma. (3).




(1) Conformi: T.a.r. per la Sicilia, sez. II, 24 giugno 2024, n. 2038 Cons. Stato, sez. V, 2 agosto 2021, n. 5641.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 4 aprile 2023, n. 3452; VI, 30 giugno 2021, n. 4916.

(3) Non risultano precedenti negli esatti termini.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di lavori

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di servizi

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di forniture

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri