Specifiche in materia di applicazione della normativa fallimentare all'esercizio provvisorio della sede farmaceutica

Specifiche in materia di applicazione della normativa fallimentare all'esercizio provvisorio della sede farmaceutica


Farmacia – Autorizzazione – Fallimento – Affitto d'azienda – Decadenza

 

In tema di servizio farmaceutico, il quadro normativo derivante dal combinato disposto degli artt. 11 e 12, l. 2 aprile 1968, n. 475, e degli artt. 113, comma 1, lett. a) e 129 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie, appare inciso dal dettato normativo di cui agli artt. 104-bis e 104-quater, r.d. 16 marzo 1942 n. 267. Pertanto, in applicazione dell'art. 15 prel., deve ritenersi abrogato in parte qua il complesso normativo previgente, nel senso che:

i) l’ordinamento continua a vietare che la gestione di una farmacia venga temporaneamente ceduta attraverso un contratto di affitto di azienda o di ramo d’azienda, salvo che ciò non avvenga nell’ambito di una procedura concorsuale, allorché ciò sia più utile al fine della più proficua vendita dell’azienda o di parti della stessa;

ii) l’ordinamento continua a prevedere che, in caso di fallimento, il trasferimento della farmacia, a seguito delle operazioni di liquidazione, debba avvenire entro quindici mesi, pena la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia, salvo che il programma di liquidazione, elaborato e approvato secondo quanto previsto dalla legge fallimentare, non abbia fissato un termine maggiore. (1).




(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

FARMACIA

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri