Sulla necessità della consultazione preventiva in fase di adozione dello schema di regolamento e sull'istanza di interpello quale diritto del contribuente

Sulla necessità della consultazione preventiva in fase di adozione dello schema di regolamento e sull'istanza di interpello quale diritto del contribuente


Legge, decreto e regolamento – Semplificazione normativa – Diritto tributario – Tributi in genere

 

In fase di adozione dello schema di regolamento, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4,della legge 23 agosto 1988, n. 400 del 1988, l'amministrazione procedente è sempre tenuta alla specifica consultazione dei "destinatari dell'intervento" ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169): tale fase, autonoma e rilevante, di partecipazione al procedimento è volta ad acquisire un compiuto ed esaustivo quadro informativo su eventuali aspetti critici dello stato attuale, sulle opzioni di intervento e sulla valutazione degli effetti attesi; nonché, per ampliare e migliorare le opzioni già ipotizzate ponendo le basi per una maggiore condivisione delle scelte (direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2018, di approvazione della guida all'analisi e alla verifica di impatto della regolamentazione). La consultazione preventiva, decisiva per la qualità normativa e per la completezza della relativa istruttoria, non può, pertanto, essere surrogata né dall'ordinaria attività interna di dialogo tra uffici e organi delle amministrazioni a vario titolo coinvolte; né, dall'acquisizione della letteratura tecnica, che integra un mero apporto conoscitivo, per quanto qualificato.  (1).


La sezione consultiva per gli atti normativi ha reso il parere sullo schema di regolamento, inviato dal Ministero dell'economia e delle finanze, recante "individuazione della misura e della modalità di corresponsione del contributo, destinato a iniziative per implementae la formazione del personale delle agenzie fiscali. dovuto dai contribuenti che presentano istanza di interpello". La base normativa è l’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. statuto del contribuente), nella formulazione da ultimo risultante dalle modifiche introdotte con gli articoli 12, comma 4 e 13, comma 1, lettera e), d.lgs. 18 dicembre 2025, n. 192.

 

Diritto tributario – Interpello – Natura – Diritto soggettivo – Mancanza della disciplina attuativa – Conseguenze

 

La funzione del contributo gravante sul contribuente che presenti un'istanza di interpello per fattispecie particolarmente complesse - inteso quale tributo di scopo - non è quella di disincentivare la proposizione di quesiti non adeguatamente ponderati o relativi a questioni facilmente risolvibili, ma quella di incentivare l'attività di formazione e specializzazione del personale delle Agenzie fiscali, in correlazione all'impegno richiesto nell'inquadramento di tali situazioni di particolare complessità, la cui astratta definizione, unitamente all'individuazione della "misura" e delle "modalità di contribuzione", è rimessa al regolamento ministeriale. La facoltà di presentare un'istanza di interpello all'amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali è riconosciuta quale diritto del contribuente; ne consegue che la mancanza di una disciplina attuativa (o la sua temporanea inefficacia) non preclude interinalmente la possibilità di formalizzare tali istanze, ma solo il loro attuale assoggettamento a contribuzione. (2).




(1) Conformi: sulla consultazione preventiva con soggetti ed enti portatori di interessi: Cons. Stato, sez. atti norm., parere, 16 dicembre 2025, n. 1532, 9 settembre 2025, n. 1017.

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

LEGGE, decreto e regolamento

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri