Concorso pubblico: l'esclusione per reati di particolare gravità non richiede uno specifico nesso con le mansioni
Concorso pubblico: l'esclusione per reati di particolare gravità non richiede uno specifico nesso con le mansioni
Concorso pubblico: l'esclusione per reati di particolare gravità non richiede uno specifico nesso con le mansioni
Concorso a pubblico impiego – Requisiti – Esclusione per reati di particolare gravità – Irrilevanza del nesso con le mansioni
È legittima la clausola del bando di concorso che attribuisce all'amministrazione il potere di escludere il candidato condannato per reati gravi senza imporre l'accertamento di uno specifico collegamento tra il reato commesso e le concrete mansioni da svolgere, quando la gravità del reato risulti già qualificata ex lege dall'art. 85, comma 1, d.P.R. n. 3/1957, che individua le fattispecie di condanna — tra cui la violenza sessuale su minore e l'estorsione — alle quali consegue la destituzione e che impediscono l'esercizio di pubbliche funzioni. Tale scelta regolatoria rientra nella discrezionalità dell'amministrazione nella determinazione dei requisiti di accesso ai propri ruoli e non è irragionevole né sproporzionata, trovando fondamento nei doveri di disciplina e onore sanciti dall'art. 54 Cost. e nell'esigenza di assicurare il rapporto fiduciario tra amministrazione, funzionario e collettività. (1).
Il collegio affronta il tema dei limiti del potere dell'amministrazione di escludere un candidato da una procedura concorsuale in presenza di precedenti penali, interpretando una clausola del bando che subordinava la permanenza nella selezione al possesso dei requisiti di condotta e moralità. La sezione osserva: - che la lex specialis richiede esclusivamente una valutazione del tipo e della gravità del reato ai fini dell'accertamento dell'idoneità morale del candidato, senza subordinare l'esclusione all'esistenza di uno specifico rapporto di pertinenza tra il reato commesso e le funzioni proprie del profilo professionale da ricoprire. Una simile scelta regolatoria rientra nella discrezionalità dell'amministrazione, la quale può fissare requisiti di particolare rigore per l'accesso ai propri ruoli, valorizzando la condanna per reati gravi quale indice di inidoneità morale all'esercizio delle pubbliche funzioni. - inoltre, che tale opzione non è irragionevole né sproporzionata, poiché risponde all'esigenza di assicurare il rapporto fiduciario tra amministrazione, funzionario e collettività, trovando fondamento anche nei doveri di disciplina e onore sanciti dall'art. 54 Cost. Nel caso esaminato, la gravità delle fattispecie criminose contestate — violenza sessuale su minore ed estorsione — risultava peraltro già qualificata dal legislatore all'art. 85, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 3/1957, che include tali reati nel catalogo di quelli che impongono la destituzione e impediscono l'esercizio di pubbliche funzioni. Proprio questo ancoraggio a un parametro normativo puntuale ha reso superflua ogni ulteriore valutazione circa l'incidenza concreta dei reati rispetto alle mansioni oggetto del concorso. Sotto un distinto profilo, la sezione esamina l'incidenza dell'intervenuta riabilitazione sulla causa escludente. Il T.a.r. esclude che la riabilitazione ex art. 178 c.p. possa incidere sulla validità del provvedimento di esclusione, in quanto essa opera quale causa di estinzione della pena e non del reato, lasciando ferma la sentenza di condanna quale fatto storico. Quando il bando attribuisce rilievo ostativo alla «sentenza di condanna» in sé — e non al reato in quanto tale — la riabilitazione non ne elimina l'esistenza né il disvalore, con la conseguenza che correttamente l'amministrazione non le ha attribuito efficacia impeditiva dell'esclusione.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
CONCORSO a pubblico impiego
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri