Sulla distinzione tra subappalto e contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura
Sulla distinzione tra subappalto e contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Subappalto – Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura – Differenze
La distinzione tra la figura del subappalto e quella dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura si fonda sulla specificità delle prestazioni, nonché sulla diversità degli effetti giuridici. Mentre il subappaltatore esegue direttamente parte delle prestazioni sostituendosi all'affidatario, nel contratto di cooperazione (che ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett. d), d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 può avere ad oggetto unicamente “prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie”), le prestazioni sono rese in favore dell'aggiudicatario, il quale le inserisce nell'organizzazione di impresa necessaria per adempiere alle obbligazioni contrattuali e le riutilizza inglobandole nella prestazione resa all'amministrazione. Inoltre, mentre nel subappalto la parte di prestazione contrattuale è affidata dall'appaltatore a un terzo che la realizza direttamente attraverso la propria organizzazione, nel contratto di cooperazione la prestazione resa è inserita all'interno dell'organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore. I due contratti sono, quindi, diversi sul piano organizzativo e funzionale. (1).
La fattispecie sottoposta al collegio riguarda un appalto per l’esecuzione del servizio di fornitura a noleggio di bagni mobili, comprensivo di intervento di manutenzione giornaliera in caso d’uso, ovvero di fornitura di bagni sostitutivi. Secondo il collegio, la pulizia, lo svuotamento e lo smaltimento dei liquami, che rappresentano naturali propagazioni dell’attività di manutenzione ordinaria, sono da intendersi come una forma di esecuzione in capo a terzi di una parte “significativa” del servizio appaltato, riversandosi nel perimetro applicativo del subappalto e non, concretamente, in quello dei contratti continuativi di cooperazione. L'attività di pulizia, svuotamento e smaltimento dei reflui, ad avviso del collegio, non appare infatti qualificabile come prestazione meramente secondaria, accessoria o sussidiaria, ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 36/2023, in quanto essa rientra espressamente tra le prestazioni principali dell’oggetto dell'appalto, sebbene la loro attivazione venga subordinata alla richiesta espressa della committenza.
(1) Conformi: Sulla distinzione tra la figura del subappalto e quella dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, in termini generali, si v. Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2025, n. 2622; sez. V, 21 agosto 2023, n.7862; sez. III, 9 agosto 2022, n. 7021; sez. V, 31 maggio 2021, n. 4150.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, SUBAPPALTO
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri