Attività di controllo del GSE in materia di tariffe incentivanti: distinzione tra decadenza e autotutela
Attività di controllo del GSE in materia di tariffe incentivanti: distinzione tra decadenza e autotutela
Attività di controllo del GSE in materia di tariffe incentivanti: distinzione tra decadenza e autotutela
Energia elettrica ed energia in genere – Impianti fotovoltaici – Tariffe incentivanti – Accertamento da parte del GSE del difetto dei requisiti per l'accesso agli incentivi – Natura
Allorquando il GSE, a seguito dell’ammissione all’incentivo, accerti il difetto (anche parziale) dei requisiti previsti per l’accesso al beneficio e disponga il recupero delle somme indebitamente percepite in ragione dell'emersione di elementi nuovi, tali da rendere necessarie ulteriori verifiche sugli elementi semplicemente dichiarati o autocertificati dalla parte interessata, il provvedimento assume natura di decadenza e non di autotutela. (1).
In applicazione di tale principio, la sezione ha qualificato come decadenza il provvedimento di recupero adottato dal GSE a seguito dell'emersione dell'elemento nuovo costituito dalla mancata adibizione a parcheggio di parte dell’area di installazione dell’impianto, che ha reso necessarie ulteriori verifiche sugli elementi semplicemente dichiarati o autocertificati dalla parte interessata. L’atto conclusivo del procedimento di controllo è qualificabile come provvedimento di decadenza (parziale) ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 perché non è consistito in un mero riesame degli atti e delle dichiarazioni presentate dal soggetto responsabile già valutate positivamente in sede di ammissione agli incentivi, ma si è concretizzato nell’acquisizione in sede di verifica di nuovi e ulteriori elementi conoscitivi che, valutati unitamente a quelli già disponibili, hanno consentito al Gestore di completare la propria indagine ricostruttiva e di effettuare l’accertamento.
Energia elettrica ed energia in genere – Impianti fotovoltaici – Tariffe incentivanti – Decadenza – Dies a quo
L’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine per l’esercizio legittimo del potere di decadenza va operata in ragione della possibilità per l’amministrazione di svolgere un compiuto accertamento dei fatti e una corretta valutazione dell’interesse pubblico primario. Esso, pertanto, decorre dal momento in cui l'amministrazione acquisisce conoscenza dei fatti rilevanti (2).
(1) Conformi: Conformi: Cons. Stato, sez. II, 3 ottobre 2025, n. 7774; id., 16 aprile 2025, n. 3264.
Difformi: non si rinvengono specifici precedenti difformi.
(2) Conformi: Cons. Stato, II, 16 aprile 2025, n. 3263.
Difformi: non si rinvengono specifici precedenti difformi.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
ENERGIA elettrica ed energia in genere, IMPIANTI fotovoltaici
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri