Presupposti e rilevabilità dell'interesse morale o risarcitorio alla decisione del ricorso
Presupposti e rilevabilità dell'interesse morale o risarcitorio alla decisione del ricorso
Giustizia amministrativa – Interesse ad agire – Sopravvenuta carenza – Interesse morale o risarcitorio – Rilevabilità d'ufficio – Esclusione
In presenza di una causa di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso - individuata esplicitamente dal giudice e sottoposta al contraddittorio delle parti - quale la cessazione dal servizio permanente del carabiniere in relazione all’impugnazione di una scheda valutativa, il ricorrente, pena la relativa declaratoria di improcedibilità, deve espressamente dichiarare la permanenza dell’interesse morale o risarcitorio ex art. 34 c.p.a., che non è rilevabile d’ufficio e non è evincibile dal generico rinvio ai propri scritti difensivi.
(1).
In motivazione è stato precisato che in primo grado, a fronte del puntuale rilievo del giudice circa la possibile improcedibilità del ricorso, la parte si era limitata a riportarsi agli scritti.
(1) Conformi: con riferimento all'ultima parte della massima Cons. Stato, sez. I, parere 30 agosto 2024, n. 1166; sez. IV, 22 gennaio 2024, n. 664; Ad. plen., 13 luglio 2022, n. 8 (oggetto della News UM n. 87 del 2022, nonché in Foro it., 2022, III, 581); sez. V, 23 agosto 2021, n.5978; sez. II, 9 agosto 2021, n. 5811.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
GIUSTIZIA amministrativa, INTERESSE ad agire
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri