Erogazione di incentivi pubblici per la produzione di energia elettrica: presupposti e sanzioni

Erogazione di incentivi pubblici per la produzione di energia elettrica: presupposti e sanzioni


Energia elettrica ed energia in genere – Impianti idroelettrici – Contributi e finanziamenti – Titolo abilitativo – Carenza parziale – Prohibente domino – Esclusione – Predeterminazione della spesa pubblica

 

L’erogazione di incentivi pubblici per la produzione di energia non può essere subordinata alla determinazione del produttore che agisca in carenza parziale del titolo abilitativo o prohibente domino per violazione del principio generale di predeterminazione dei criteri di attribuzione delle risorse economiche. (1).



 

Energia elettrica ed energia in genere – Impianti idroelettrici – Contributi e finanziamenti – Sanzioni amministrative – Decadenza – Natura ripristinatoria – Elemento soggettivo

 

In materia di incentivi pubblici per la produzione di energia, le sanzioni amministrative che comportano la revoca di un vantaggio indebitamente ottenuto a causa dell’irregolarità della pratica non hanno natura sanzionatoria. Ne consegue che nel procedimento non assume rilevanza l’elemento soggettivo del beneficiario. In particolare, la decadenza dagli incentivi è disposta all’esito di un procedimento di verifica e si concreta in un atto vincolato che accerta la mancanza dei requisiti oggettivi condizionanti l’erogazione dell’incentivo pubblico. Essa non ha pertanto natura sanzionatoria, ma ripristinatoria di un assetto procedimentale alterato dall’erronea asseverazione della presenza di requisiti viceversa mancanti, mentre le sanzioni vere e proprie vengono applicate unicamente dalla Autorità di settore.  (2).



 

Energia elettrica ed energia in genere – Impianti idroelettrici – Contributi e finanziamenti – Decadenza – Rimodulazione

 

In materia di incentivi per la produzione di energia, il provvedimento che uno actu ridetermina l’incentivo non integra solo una semplice operazione di ricalcolo ma effettua tale operazione quale passaggio logico conseguente alla dichiarazione di decadenza parziale dell’incentivo, incidendo negativamente sul riconoscimento del beneficio. La carenza parziale del titolo conduce quindi non alla decadenza integrale ma alla decadenza parziale del beneficio, cui consegue la rimodulazione dell’incentivo in concreto spettante. La normativa di settore non contempla il rapporto incentivante di fatto, ovverosia la produzione di energia ai fini dell’immissione nella rete di distribuzione in assenza del riconoscimento dei benefici da parte del GSE. (3).



 

Energia elettrica ed energia in genere – Impianti idroelettrici – Contributi e finanziamenti – Indebito – Prescrizione – Termine

 

L’erogazione di incentivi in difformità alla normativa di settore fa sorgere un indebito oggettivo, soggetto pertanto all’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. Il termine decennale decorre dal giorno di erogazione degli importi, avendo l’azione di ripetizione dell’indebito come suo fondamento l’inesistenza, totale ovvero parziale, dell’obbligazione adempiuta da una parte, perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto o è venuto meno successivamente. (4).




(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
(4) Conformi: T.a.r. per il Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 1385/2023.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

ENERGIA elettrica ed energia in genere, IMPIANTI fotovoltaici

ENERGIA elettrica ed energia in genere, IMPIANTI eolici

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri