Incompatibilità successive ("pantouflage") nelle pubbliche amministrazioni
Incompatibilità successive ("pantouflage") nelle pubbliche amministrazioni
Autorità amministrative indipendenti – Autorità nazionale anticorruzione – Incompatibilità successiva – Pantouflage – Ambito di applicazione – Vigilanza
In tema di incompatibilità successive ("pantouflage") nelle pubbliche amministrazioni e nelle autorità indipendenti, l'art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, ha natura eccezionale e di stretta interpretazione e si applica: i) sotto il profilo soggettivo, a tutti i componenti di organi collegiali che assumano determinazioni obbligatorie ed autoritative, ivi compresi i pareri vincolanti, con effetti nei confronti di soggetti privati determinati; ii) sotto il profilo oggettivo, alle determinazioni individuali, con esclusione degli atti regolamentari o amministrativi generali. In assenza di espressa attribuzione normativa, la vigilanza e il potere sanzionatorio spettano all'Autorità nazionale anticorruzione. (1).
(1) Conformi: in parte, sulla qualificazione dell'istituto come fattispecie di pericolo astratto e sulla competenza di ANAC: Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2019, n. 7411.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
AUTORITÀ amministrative indipendenti, AUTORITÀ nazionale anticorruzione
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri