Legittimo il cd. scalino preferenziale in materia di contribuzione delle emittenti radiofoniche in forza della legificazione del d.P.R. n. 146 del 2017

Legittimo il cd. scalino preferenziale in materia di contribuzione delle emittenti radiofoniche in forza della legificazione del d.P.R. n. 146 del 2017


Contributi e finanziamenti – Emittenti televisive e radiofoniche locali – Criteri – Scalino preferenziale – Legificazione – Legittimità

 

È legittimo il meccanismo del cd. "scalino preferenziale" in materia di regime transitorio dei criteri di ammissione a contribuzione delle emittenti radiofoniche in ragione della intervenuta integrale legificazione, a far data dalla entrata in vigore della previsione di cui all’art. 4-bis del d.l. n. 91 del 2018, del d.P.R. n. 146 del 2017. (1).


Lo scalino preferenziale è un meccanismo che regola l'assegnazione dei contributi pubblici statali alle emittenti radiofoniche e televisive locali. Prevede che il 95% dei fondi sia riservato solo alle prime 100 emittenti in graduatoria, lasciando il restante 5% a tutte le altre. Detto meccanismo è stato originariamente previsto a livello regolamentare all’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 146 del 2017; normazione secondaria, questa,che è stata oggetto di successiva legificazione per effetto del combinato disposto dell’art. 4-bis del decreto-legge n. 91 del 2018, convertito in legge n. 108 del 2018 (c.d. decreto “milleproroghe”), secondo cui il regolamento di cui al d.P.R. n. 146 del 2017 deve “intendersi qui integralmente riportato” e dell’art. 13, comma 1-bis, del decreto-legge n. 145 del 2023, convertito in legge n. 191 del 2023, recante una norma di interpretazione autentica, secondo cui la prima disposizione “si interpreta nel senso che il rinvio operato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute a decorrere dalla sua entrata in vigore”. Sul tema v. Corte cost., 15 aprile 2025, n. 44 (oggetto della News UM n. 57/2025) che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, nella legge 21 settembre 2018, n. 108, e dell’art. 13, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 24, 41, 77, 103, 111, commi 1 e 2, 113 e 117, comma 1, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6, 10 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, da Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2024, n. 1280 (oggetto della News UM n. 28/2024).


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

CONTRIBUTI e finanziamenti

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri