Accesso civico generalizzato alle spese sostenute con risorse pubbliche

Accesso civico generalizzato alle spese sostenute con risorse pubbliche


Atto amministrativo – Accesso civico – Presupposti e finalità

 

L’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, consente a “chiunque” di accedere a dati e documenti, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche “ulteriori” (diversamente dall’accesso civico semplice) rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatori, senza essere sottoposto a limiti quanto a legittimazione soggettiva, né ad oneri di motivazione, non richiedendo neanche la titolarità in capo all’istante di un interesse specifico. Ciò al dichiarato fine di favorire forme diffuse di controllo democratico sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, in modo anche da consentire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, la vicinanza tra governanti e governati, nonché il consapevole processo di responsabilizzazione (accountability) della classe politica e dirigente del Paese. (1).



 

Atto amministrativo – Accesso civico – Estensione ed intensità

 

L'accesso civico generalizzato presenta una duplice caratterizzazione: i) sotto il profilo dell'estensione oggettiva, può riguardare non solo documenti in senso stretto, ma anche dati ed elaborazioni informative detenute dall'amministrazione; ii) sotto il profilo dell'intensità, si risolve tuttavia in una pretesa conoscitiva meno incisiva rispetto a quella propria dell'accesso documentale di cui agli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 1990. Ne consegue che tale istituto non può trasformarsi in uno strumento di controllo ispettivo generalizzato, né sovrapporsi ai poteri di indagine dell'autorità giudiziaria o di altri organi dotati di specifiche competenze istruttorie, ai quali soltanto è consentito un accesso pieno, penetrante e tendenzialmente indiscriminato alla documentazione, funzionale all'accertamento di fatti e responsabilità. (2).


Con la sentenza in rassegna il T.a.r. per il Lazio, nel pronunciarsi sull’istanza di accesso civico generalizzato presentata da una giornalista di un noto programma televisivo a tutte le spese sostenute con risorse pubbliche da parte dei soggetti apicali dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, ha ritenuto di compiere un bilanciamento tra, da un lato, le legittime pretese conoscitive del cittadino, espressione del principio fondamentale di trasparenza (“right to know”) e, dall’altro, le contrapposte esigenze di riservatezza e di buon andamento dell’azione amministrativa; ciò al fine di assicurare un controllo effettivo sull’utilizzo delle risorse pubbliche – in coerenza con la ratio sottesa a tale tipologia di accesso – senza tuttavia imporre oneri sproporzionati ed eccessivamente gravosi all’Amministrazione, anche con riguardo alle connesse attività di oscuramento dei dati.


(1) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10 (oggetto della News UM n. 45 del 14 aprile 2020); sez. V, 23 aprile 2026, n. 3159; sez. IV, 13 gennaio 2025, n. 179.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2019, n. 1817.
 


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

ATTO amministrativo, ACCESSO civico

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri