Sul controllo del Prefetto sulle fondazioni e sulla non applicabilità del termine quinquennale al potere di annullamento
Sul controllo del Prefetto sulle fondazioni e sulla non applicabilità del termine quinquennale al potere di annullamento
Sul controllo del Prefetto sulle fondazioni e sulla non applicabilità del termine quinquennale al potere di annullamento
Fondazione – Controllo prefettizio – Natura del potere – Finalità
Il potere di controllo esercitato dal prefetto ai sensi dell’art. 25 c.c. ha natura pubblicistica e si configura quale funzione di vigilanza volta ad assicurare, per tutta la durata dell’ente, il costante perseguimento dello scopo statutario e la conformità dell’attività della fondazione al disegno voluto dal fondatore, costituendo esso la prosecuzione dinamica del giudizio effettuato in sede di riconoscimento della personalità giuridica (1).
Nella fattispecie, l’autorità prefettizia era intervenuta sull’assetto statutario della fondazione al fine di rimuovere una clausola che impediva il pieno esercizio delle prerogative degli organi gestionali, determinando difficoltà operative e incidendo sul perseguimento dello scopo istituzionale.
Fondazione – Controllo prefettizio – Potere di annullamento – Termine – Prescrizione quinquennale – Inapplicabilità
Il potere prefettizio di annullamento delle deliberazioni delle fondazioni, previsto dall’art. 25 c.c., non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui agli artt. 1442 e 2377 c.c., atteso che esso non integra una posizione soggettiva riconducibile all’autonomia privata, ma esprime una potestà amministrativa funzionale alla tutela di interessi pubblici, e come tale sottratta alla disciplina della prescrizione propria dei diritti, con conseguente possibilità di esercizio anche a distanza di tempo dall’adozione dell’atto, ferma restando la necessità di una valutazione di ragionevolezza in concreto (2).
La sezione ha dunque considerato legittimo l’annullamento, nel 2023, di una clausola statutaria introdotta nel 2006, in quanto gli effetti negativi della stessa si erano manifestati solo progressivamente nel tempo, determinando una situazione di stallo gestionale idonea a giustificare l’intervento tardivo dell’autorità prefettizia.
Fondazione – Statuto – Modifiche – Potere di veto – Illegittimità
È illegittima la previsione statutaria di una fondazione che subordini le modifiche dello statuto al parere vincolante di un soggetto esterno, configurando un potere di veto incompatibile con l’autonomia giuridica e gestionale dell’ente e con il regime di responsabilità degli amministratori, nonché con il sistema legale delle fondazioni, nel cui ambito il controllo esterno è riservato in via esclusiva all’autorità prefettizia ai sensi dell’art. 25 c.c. (3).
La sezione ha pertanto considerato illegittima la clausola statutaria della fondazione che attribuiva alla federazione delle associazioni emofiliaci un potere vincolante sulle modifiche dello statuto della fondazione, determinando una sostanziale paralisi delle scelte organizzative e incidendo negativamente sul rinnovo degli organi e sull’efficace funzionamento dell’ente. E' stato invece ritenuto legittimo l'atto prefettizio in quanto l'atto fondativo originale non prevedeva alcun potere di veto per la federazione.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. I, par. 17 aprile 2023, n. 587; sez. V, 13 luglio 2018, n. 4288.
(2) Difformi: in parte, Trib. Milano, ord. 28 marzo 2023, n. 2667 con cui è stata respinta la domanda di declaratoria della nullità della clausola di cui all’art. 16 dello statuto della fondazione, oggetto dell'intervento prefettizio, sul rilievo che il sistema di controllo della liceità delle deliberazioni delle fondazioni delineato dall’art. 25 c.c. sarebbe autosufficiente ed insuscettibile di essere integrato con l’azione di nullità ex art. 1418 c.c. Peraltro, secondo quanto indicato nella motivazione della sentenza in esame, detta ordinanza aveva evidenziato, in linea generale, che l’azione di annullamento avente ad oggetto le deliberazioni assembleari è caratterizzata dalla “possibilità, nella maggior parte dei casi (ergo, non in tutti i casi), di esercitare l’azione di annullabilità entro un termine di decadenza (cfr. art. 2377 c.c. e art. 1137 c.c.), mentre, ad avviso del Tribunale, la sola caratteristica immancabile della suddetta azione, in ciascuna delle sue declinazioni codicistiche, è la previsione secondo cui gli effetti dell’annullamento non pregiudicano i diritti dei terzi acquistati in buona fede, come appunto sancito anche dall’art. 25, comma 2, c.c..". L'ordinanza è stata ritenuta comunque irrilevante, ai fini del decidere, in quanto non coperta da giudicato.
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
FONDAZIONE
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri