Anche la parte vittoriosa può chiedere chiarimenti al giudice dell’ottemperanza
Anche la parte vittoriosa può chiedere chiarimenti al giudice dell’ottemperanza
Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Richiesta di chiarimenti – Legittimazione
In applicazione dei principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale e del diritto di azione di cui agli artt. 24, 103 e 113 Cost., la richiesta di chiarimenti di cui all’art. 112, comma 5, c.p.a. è esperibile da tutte le parti processuali che abbiano interesse all’esatta esecuzione del giudicato, non solo al commissario ad acta o alla parte soccombente, dunque anche dalla parte vittoriosa nel giudizio di cognizione o di ottemperanza, non sussistendo alcuna limitazione soggettiva espressa nel codice del processo amministrativo. (1).
Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Commissario ad acta – Incarico – Durata
Il potere del commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, trova fondamento nella sentenza che lo ha nominato e cessa con il deposito della relazione dell'attività e la richiesta di liquidazione del compenso: ne consegue che ulteriori successivi quesiti possono essere rivolti dalle parti solo al giudice stesso. (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 24 febbraio 2015, n. 914; sez. IV, 22 luglio 2019, n. 5123
(2) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen., 10 maggio 2021, n. 8 (oggetto della News UM n. 52 del 10 giugno 2021).
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
GIUSTIZIA amministrativa, GIUDIZIO di ottemperanza
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri