Sulla non applicabilità del criterio del blocco unitario ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta nel nuovo codice dei contratti pubblici

Sulla non applicabilità del criterio del blocco unitario ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta nel nuovo codice dei contratti pubblici


Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Offerte anomale – Valutazione – Finalità – Criteri

 

Nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la funzione del giudizio di anomalia dell’offerta è quella di garantire un equilibrio tra la convenienza per la pubblica amministrazione ad affidare l’appalto al prezzo più basso e l’esigenza di evitare un ribasso che si attesti al di là del ragionevole limite dettato dalle regole di mercato, con possibile pregiudizio della stessa corretta esecuzione del contratto. La scelta dei criteri di individuazione automatica delle offerte anomale – prevista dall’art. 54, comma 1, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36  – costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico ad essa affidato dalla legge. (1).



 

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Offerte anomale – Valutazione – Blocco unitario – Esclusione

 

In tema di appalti pubblici aggiudicati al prezzo più basso ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, laddove la lex specialis di gara rinvii, ai fini della valutazione dell'anomalia delle offerte, all'Allegato II.2, «Metodo A», è da escludersi, sulla base dell'interpretazione letterale della disciplina codicistica, l'adozione del criterio del "blocco unitario" (che impone di considerare, ai fini della determinazione matematica della soglia di anomalia, le offerte con identico ribasso quali offerta unica, sia che si collochino al margine delle ali, sia che si collochino all’interno delle stesse) in quanto la previsione dell'Allegato, a differenza della disciplina dettata dal d.lgs.18 aprile 2016, n. 50, nella formulazione anteriore al d.l. 18 aprile 2019, n. 32, impone che le offerte identiche siano considerate «distintamente nei loro singoli valori».  (2).


In motivazione la sezione ha precisato che l'attuale disciplina, corrispondente a quella dell’art. 97, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dal d.l. n. 32 del 2019 (nel senso di prendere in considerazione le offerte aventi un uguale valore di ribasso «distintamente nei loro singoli valori»), si differenzia da quanto previsto sia dalla prima formulazione del medesimo d. lgs. n. 50 del 2016, sia dall’anteriore art. 86 del d. lgs. n. 163 del 2006: disciplina, quest’ultima, sui cui si era pronunciata l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 5 del 2017 (anteriormente alla modifica operata dal richiamato d.l. n. 32 del 2019, nel senso di considerare unitariamente tutte le offerte dal medesimo valore). Pertanto la sopravvenienza di una diversa normativa necessariamente esclude ogni rilievo degli orientamenti giurisprudenziali – ivi ovviamente inclusi anche quelli espressi dall’Adunanza plenaria – formatisi nella vigenza della normativa pregressa. Ha inoltre precisato che la scelta del legislatore è, del resto, nel senso di non alterare il peso statistico reale delle offerte e, dunque, di non alterare il dato matematico mediante una riduzione fittizia, mediante accorpamento, delle offerte uguali nel loro numero in valore assoluto: con ciò sincronizzandosi con le regole di statistica descrittiva, secondo cui ogni osservazione va considerata con la sua frequenza reale senza logiche correttive. In tal senso, data tale chiara scelta legislativa, ogni ipotetica logica antimanipolativa volta a garantire il miglior confronto anticoncorrenziale che, pure, potrebbe connotare la ratio del c.d. blocco unitario, non potrà che essere astrattamente ricercata in altri ambiti della disciplina: ad esempio, nella facoltà – che la dottrina ha qualificato come «valvola di sicurezza» – di cui è titolare la stazione appaltante ai sensi dell’art. 54, comma 2, d. lgs. n. 36 del 2023, di «valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa».

 

Contratti pubblici e obbligazioni della publica amministrazione – Offerte anomale – Verifica facoltativa

 

Le stazioni appaltanti dispongono di una discrezionalità ampia con riguardo alla scelta di procedere, o no, alla verifica facoltativa, con la conseguenza che il ricorso all’istituto (come pure la mancata applicazione di esso) non necessita di una particolare motivazione né può essere sindacato se non nelle ipotesi di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto. (3).




(1) Conformi: Quanto alla prima parte della massima: Corte cost. 28 gennaio 2022, n. 23

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 4 luglio 2024, n. 5947; 17 febbraio 2022 n. 4968; sez. III, 11 maggio 2021, n. 3710; sez. V, 29 gennaio 2018, n. 604.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri