Sulla rilevanza disciplinare del ritardo nella raccolta di una denuncia da parte di un carabiniere
Sulla rilevanza disciplinare del ritardo nella raccolta di una denuncia da parte di un carabiniere
Carabinieri e Corpo forestale – Sanzione disciplinare di corpo – Rimprovero – Violazione del dovere di iniziativa – Ritardo nella raccolta di una denuncia – Legittimità
È legittima la sanzione disciplinare del rimprovero nei confronti di un carabiniere che si rifiuti di ricevere una denuncia di una cittadina, nonostante la disposizione in tal senso del sottoufficiale e che tenga una condotta arrogante nei confronti di quest’ultimo, essendo sufficiente a tal fine il puntuale riferimento al fatto addebitato, trattandosi di comportamenti palesemente contrari ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato, a quelli di correttezza ed esemplarità. (1).
La sezione ha in particolare giudicato della condotta di un appuntato che, dapprima, si rifiutava di ricevere, come disposto dal maresciallo sottufficiale in sottordine della stazione, una denuncia di clonazione di una carta di credito da parte di una cittadina, così rimasta in attesa per oltre quaranta minuti nei locali della stazione; successivamente, si dimostrava insofferente alle contestazioni a lui mosse, invitando ripetutamente a mettere per iscritto le mancanze a lui contestate.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. I, parere 9 luglio 2024, n. 851 del 2024; parere 29 dicembre 2023, n. 1632; sez. IV, 26 marzo 2020, n. 2107.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
CARABINIERI e corpo forestale
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri