Sull’applicazione del trattamento economico delle Forze armate al personale militare della Croce rossa italiana

Sull’applicazione del trattamento economico delle Forze armate al personale militare della Croce rossa italiana


Croce rossa italiana – Corpo militare – Personale ausiliario delle forze armate – Trattamento economico – Adeguamento automatico – Esclusione

 

Non sussiste alcuna estensione automatica o piena equiparazione (salvo che in tempo di guerra) tra il trattamento economico delle Forze armate e quello militare della Croce rossa italiana (CRI), essendo sempre necessario un espresso provvedimento del vertice dell’ente, di natura discrezionale, volto ad estendere la disciplina stipendiale prevista per i militari. (1).

 

Croce rossa italiana – Corpo militare – Personale ausiliario delle forze armate – Trattamento economico – Assegno funzionale pensionabile – Spettanza – Condizioni

 

Il diritto all’assegno funzionale pensionabile, previsto per gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, sussiste anche per il personale militare della Croce rossa italiana (CRI) solo in presenza: i) di un provvedimento di estensione al personale dell’ente di tale beneficio; ii) di una anzianità utile maturata solo in servizio effettivo. Conseguentemente la spettanza del beneficio è  esclusa in sede di  ricostruzione di carriera, non essendo prevista tale possibilità da alcuna specifica disposizione di legge sul personale CRI. (2).


La sezione ha affermato il principio di cui in massima in relazione ad una fattispecie nella quale, a seguito del rinvio a giudizio per i reati di peculato e falso, la C.R.I. disponeva nei confronti degli appellanti la sospensione precauzionale dall’impiego e, intervenuta la sentenza penale di proscioglimento per prescrizione, veniva ricostruita la carriera degli stessi e certificati i crediti retributivi, senza includervi quello relativo all’assegno funzionale pensionabile, rilevando, in diritto, che: a) il personale del Corpo militare della C.R.I. è disciplinato in un libro autonomo, il V, rispetto a quello in cui è disciplinato il personale delle Forze armate vere e proprie, il IV del d.lgs. n. 66 del 2010; b) l’istituto della ricostruzione di carriera, che è contemplato dal combinato disposto degli artt. 921 e 1324 del d.lgs. n. 66 del 2010 soltanto con riguardo alla sanzione disciplinare caducata; c) l’art. 1671 del d.lgs. n. 66 del 2010, nel disciplinare la sospensione dal grado del personale C.R.I, rinvia, al comma 4, alle disposizioni della sezione IV del capo II del titolo V, tra cui non rientrano i citati artt. 921 e 1324 del d.lgs. n. 66 del 2010 (contemplati, rispettivamente, nella sezione IV del capo III e nella sezione II del capo IV del titolo VIII).


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 22 agosto 2022, n. 7341; 31 agosto 2017, n. 4121.

(2) Conformi: sulla rilevanza del solo servizio effettivo Cons. Stato, sez. I, parere 11 luglio 2022, n. 1208; sez. II, 29 marzo 2022, n. 2318; parere 11 ottobre 2017, n. 2146; sulla necessità di una espressa norma di legge estensiva al personale C.R.I. delle norme per le Forze armate, Cons. Stato, sez. VI, 2 settembre 2011, n. 4924, relativa al trasferimento alle funzioni civili di un appartenente al ruolo del corpo militare della C.R.I.; sez. IV, 2 febbraio 2011, n. 751, relativa all’impossibilità di estendere in via automatica alla C.R.I. la possibilità di avvalersi di personale maschile e femminile in quanto prevista dall’art. 1 del d.lgs. 31 gennaio 2000 n. 24 solo per le Forze armate.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

CROCE rossa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri