Art. 105 c.p.a.: l’errore manifesto sulla sussistenza della legittimazione ad agire comporta la nullità della sentenza con rinvio al primo giudice

Art. 105 c.p.a.: l’errore manifesto sulla sussistenza della legittimazione ad agire comporta la nullità della sentenza con rinvio al primo giudice


Giustizia amministrativa – Legittimazione al ricorso – Mancata partecipazione al procedimento – Irrilevanza

 

Nel processo amministrativo, la legittimazione attiva presuppone la titolarità di una posizione qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei consociati, sicché essa non può essere esclusa per il solo fatto che il ricorrente non abbia partecipato al procedimento amministrativo o non sia destinatario formale dell’atto impugnato, dovendosi invece verificare l’esistenza di un concreto e specifico collegamento tra il soggetto e l’effetto lesivo prodotto dall’esercizio del potere amministrativo.  (1).


La sentenza richiama Cons. Stato, sez. VII, 22 luglio 2024, n. 6260, pur precisando di non condividerne integralmente l’impostazione nella parte in cui sembra ricondurre la tutela in materia di toponomastica allo schema dell’azione popolare.

 

Giustizia amministrativa — Appello — Rinvio al primo giudice — Nullità della sentenza — Difetto di motivazione — Inammissibilità del ricorso — Posizione qualificata e differenziata

 

Laddove il giudice di primo grado dichiari erroneamente l’inammissibilità del ricorso sulla base di un palese travisamento dei presupposti della posizione qualificata e differenziata del ricorrente, ricorre un’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.; tale nullità si configura infatti anche quando la decisione di rito sia sorretta da una motivazione che si pone al di sotto del minimo costituzionale, imponendo così la rimessione della causa al giudice di primo grado. (1).




(1) Conformi: Sulla nullità della sentenza e rimessione al primo giudice: Cons. Stato, sez. IV, 22 luglio 2025, n. 6481; Cons. Stato, Ad. plen. 15 luglio 2025, n. 10 (oggetto della News UM n. 69 del 4 agosto 2025), secondo cui l’art. 105, comma 1, del c.p.a. si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la permanenza dell’interesse del ricorrente; 20 novembre 2024, n. 16 (in Foro it., 2025, III, 133, nonchè oggetto della News UM n. 118 del 17 dicembre 2024), secondo cui l’art. 105, comma 1, del c.p.a. si applica quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la sussistenza dell’interesse del ricorrente; 30 luglio 2018, n. 10 (in Foro it., 2018, III, 545, nonchè oggetto della News US n. 49 del 2018) e n. 11 (oggetto della News UM n. 48 del 2018). Con sentenza non definitiva del 10 dicembre 2025, n. 9734 (oggetto della News n. 3 del 12 gennaio 2026), la sez. III del Consiglio di Stato ha sottoposto alla plenaria la questione della perimetrazione delle ipotesi di rimessione al primo giudice ex art. 105 c.p.a. chiedendo, in particolare, di chiarire se tra queste rientri anche l’assorbimento di uno o più motivi di censura operato fuori dei casi in cui ciò è consentito sulla base dei principi affermati dalla Adunanza plenaria nella sentenza n. 5 del 2015.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, APPELLO

GIUSTIZIA amministrativa, LEGITTIMAZIONE al ricorso

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri