Il giudice amministrativo non ha giurisdizione sulle controversie relative agli effetti tributari di un’indagine penale
Il giudice amministrativo non ha giurisdizione sulle controversie relative agli effetti tributari di un’indagine penale
Il giudice amministrativo non ha giurisdizione sulle controversie relative agli effetti tributari di un’indagine penale
Catasto – Denuncia accatastamento – Annullamento in autotutela – Giurisdizione tributaria – Sussistenza
Appartiene alla giurisdizione del giudice tributario la controversia con cui si chieda l’annullamento in autotutela di denunce di accatastamento; infatti, i rapporti tra giurisdizione tributaria e giurisdizione amministrativa sono definiti nel senso che alla prima spetta il sindacato sull'atto di imposizione rientrante nelle ipotesi previste dall'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e alla seconda spetta, ai sensi dell'art. 7, comma 1, c.p.a., la cognizione in via principale sugli atti regolamentari o amministrativi generali dell'amministrazione finanziaria in materia tributaria. (1).
Nel caso di specie, non si controverte in relazione a regolamenti ed atti generali che rimangono peraltro sempre conoscibili dal giudice tributario in via incidentale, ai fini della relativa disapplicazione, ai sensi dell'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992, e dunque ai fini del sindacato ad esso spettante sull'atto di imposizione, ma si controverte rispetto ad effetti di una complessa indagine riferita a specifici soggetti e relativa ad un ipotizzato sistema fraudolento di creazione di falsi crediti d’imposta per importi molto rilevanti.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
CATASTO
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri