Sulle irregolarità delle operazioni elettorali e sulla giurisdizione in ipotesi di accertamento incidentale della sussistenza dell'elettorato attivo e passivo

Sulle irregolarità delle operazioni elettorali e sulla giurisdizione in ipotesi di accertamento incidentale della sussistenza dell'elettorato attivo e passivo


Giustizia amministrativa – Rito elettorale – Oggetto

 

In materia elettorale la giurisdizione non è di diritto oggettivo, né concerne la tutela di diritti soggettivi perfetti, ma si basa, anche al fine di contemperare tutti gli interessi in conflitto, sul principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico, sicché i poteri del giudice sono esercitabili nell’ambito costituito dall’oggetto del giudizio, così come delimitato dal ricorrente attraverso la tempestiva indicazione degli specifici vizi di cui sono affette le operazioni elettorali e, conseguentemente, l’atto di proclamazione degli eletti che le conclude. (1).



 

Giustizia amministrativa – Rito elettorale – Principio strumentalità delle forme – Prova di resistenza

 

Nel giudizio elettorale il principio di strumentalità delle forme rende rilevante, a fronte di un’eventuale violazione di previsioni formali, l’accertamento della compromissione della volontà del corpo elettorale. Pertanto, la deduzione dell’omessa o inesatta verbalizzazione dei dati non può giustificare la declaratoria di annullamento o rinnovazione delle operazioni elettorali, allorché non si denunci e dimostri anche la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto, e in quanto da simili irregolarità non derivi alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, tale da compromettere l’accertamento della volontà del corpo elettorale. (2).


Sulla base di tali rilievi in motivazione la sezione ha ritenuto che le dedotte irregolarità, riferite alle elezioni del Consiglio dei delegati di un consorzio di bonifica, attinenti alla mancata redazione di una ricevuta di consegna del materiale elettorale (dopo l'effettuazione degli scrutini da parte dei seggi), senza alcuna allegazione di manomissioni o alterazioni dei plichi e dei voti in essi contenuti e alla presenza nell'Adunanza dei Presidenti (volta alla proclamazione degli eletti) di persone non legittimate - che avevano meramente assistito alle operazioni di semplice lettura dei “verbali redatti dai componenti delle singole sezioni elettorali”- non potessero inficiare il risultato elettorale.

 

Elezioni – Elezioni amministrative – Giurisdizione – Criteri di riparto

 

Nelle controversie in materia di elezioni amministrative la giurisdizione è ripartita tra il giudice amministrativo e quello ordinario in relazione al criterio di riparto del doppio binario, in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela, atteso che la giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale non è esclusiva; spettano pertanto  al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo o passivo, senza che tale giurisdizione venga meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza o meno dei diritti suddetti sia stata introdotta mediante l'impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti,  laddove la  decisione non verta sull'annullamento dell'atto amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo. (3).

 

Elezioni – Elezioni amministrative – Proclamazione eletti – Diritto elettorato attivo e/o passivo – Accertamento incidentale – Giurisdizione amministrativa

 

Laddove venga impugnato l'atto di proclamazione degli eletti, deducendo che il difetto di elettorato attivo e/o passivo di taluni soggetti avrebbe portato ad un diverso risultato,  investendo il petitum sostanziale immediato i risultati delle operazioni elettorali, in vista delle loro  reiterazione, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, essendo fatto valere l'interesse legittimo alla correttezza delle operazioni elettorali, rispetto al quale la sussistenza del  diritto di elettorato attivo e/o passivo va accertata in via incidentale, ai sensi dell'art. 8 c.p.a. (4).


Sulla base di tali rilievi la sezione ha rimesso in parte qua la causa al primo giudice, ex art. 105, comma 1, c.p.a., ritenendo inconferenti i precedenti giurisprudenziali richiamati, afferenti a controversie in cui il petitum sostanziale verteva sul diritto soggettivo perfetto all'elettorato attivo e/o passivo, seppure fatto valere mediante l'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti.


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2026, n. 920; sez. II, 3 aprile 2023 n. 3436 con richiamo a Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2005, n. 5201.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2026, n. 920; 13 gennaio 2026 n. 282; sez. II, 2 novembre 2023, n. 9407; sez. II, 20 ottobre 2022, n. 8954; 10 febbraio 2022, n. 984; 19 luglio 2021, n. 5428; sez. III, 17 agosto 2020, n. 5051; 13 maggio 2020, n. 3045.

(3) Conformi: Cass. civ., sez. un, 26 maggio 2017, n. 13403 con richiamo a Cass., sez. un., ord. 20 ottobre 2016, n. 21262 e a Cass., sez. un., ord. 17 febbraio 2016, n. 3058.

(4) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RITO speciale (elettorale)

ELEZIONI, ELEZIONI politiche, amministrative, europee, alternativi

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri