Sulla occupazione abusiva di alloggi militari

Sulla occupazione abusiva di alloggi militari


Militare – Alloggi – Decadenza – Occupazione abusiva – Familiare disabile – Conseguenze

 

La cessazione dall’incarico per il quale il militare è stato concessionario di alloggio di servizio connesso all’incarico (ASI) determina la decadenza ex lege dalla concessione, ma la presenza nel nucleo familiare dell’interessato di un disabile grave comporta, da un lato, la proroga (non l’assegnazione ex novo) della conduzione dell’alloggio; dall’altro, la possibilità per l’interessato di chiedere l’applicazione di un canone per l’occupazione sine titulo commisurato all’equo canone (maggiorato in funzione del reddito familiare), se più favorevole. (1).


In motivazione, la sezione ha ricostruito il quadro normativo e, su tale, base, definito la fattispecie concreta, come segue: a) gli alloggi ASI sono assegnati in concessione al personale dipendente cui sono affidati incarichi (individuati con apposito regolamento del Ministero della difesa) che richiedono l’obbligo di abitare presso la località di servizio, ragione per cui la concessione dell’alloggio decade con la cessazione dell’incarico dal quale l’utente trae titolo (art. 281 del d.lgs. n. 66 del 2010); b) al verificarsi della decadenza dalla concessione: i) il comando competente è tenuto a notificare al concessionario un avviso di rilascio dell’immobile (art. 330, comma 2, del d.P.R. n. 90 del 2010); ii) se l’alloggio non è lasciato libero nel termine fissato nell’avviso di rilascio, l’amministrazione emette l’ordinanza di recupero coattivo (art. 333 del d.P.R. n. 90 del 2010); c) agli utenti non aventi titolo alla concessione dell’alloggio è applicato, anche se si trovano in regime di proroga, un canone di occupazione pari a quello risultante dalla normativa sull’equo canone con una maggiorazione percentuale rapportata al reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare (art. 286, comma 3 del d.lgs. n. 66 del 2010), in particolare c1) la rideterminazione del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo è demandata ad un decreto del Ministero della difesa sulla base dei prezzi di mercato (o, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall’Agenzia del territorio), del reddito dell’occupante e della durata dell’occupazione (art. 286, comma 3 bis, del d.lgs. n. 66 del 2010); c2) con decreto del 16 marzo 2011 il Ministero della difesa ha stabilito, in attuazione del citato articolo, i criteri per la rideterminazione del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione; c3) l’art. 2 del d.m. 24 luglio 2015 (piano di gestione del patrimonio abitativo per l’anno 2014) consente il mantenimento della conduzione degli alloggi ASI, AST e ASGC, pur avendone perso il titolo, all’utente che abbia nel suo nucleo familiare un portatore di handicap grave ai sensi della legge n. 104 del 1992; c4) l’art. 4 del d.m. 24 luglio 2015 sancisce, inoltre, che agli utenti portatori di handicap accertato ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. n. 104 del 1992 o il cui nucleo familiare comprende un portatore di handicap è riconosciuta la condizione di categoria protetta, sia ai fini del mantenimento della conduzione sia ai fini del pagamento del relativo canone, anche dopo la data di effettiva e concreta applicazione del d.m. 16 marzo 2011. Su specifica istanza dell’interessato, inoltre, gli utenti in questione sono ammessi al pagamento del canone di cui all’art. 286, comma 3, del d.lgs. n. 66 del 2010 (ossia pari a quello dell’equo canone con maggiorazione percentuale) se più favorevole all’istante; d) distinta è la disciplina in tema di alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST), la cui assegnazione è effettuata esclusivamente tramite graduatoria e possono presentare domanda gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente effettivo presso comandi, enti, reparti della Forza armata od organi interforze compresi nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa (art. 324 del d.P.R. n. 90 del 2010); e) il mancato rinnovo della documentazione scaduta o della richiesta di alloggio determina la cancellazione dei concorrenti dalla graduatoria (art. 351, comma 7, lett. f) del d.P.R. n. 90 del 2010); f) su tali basi, nel caso di specie, la sezione ha: f1) ha ritenuto legittimo il provvedimento dell’amministrazione di determinazione del canone maggiorato per l’occupazione sine titulo dell’alloggio ASI, seppur in presenza di un familiare con handicap grave, poiché comunque la disponibilità dell’alloggio non era più giustificata da ragioni di servizio; f2) non si verteva nella fattispecie dell’alloggio AST, ma dell’occupazione sine titulo di alloggio ASI, essendo stato il ricorrente cancellato dalla graduatoria per omesso aggiornamento della documentazione (retro sub. e), con conseguente inapplicabilità dell’art. 329, comma 5, lett. c) del d.P.R. n. 90 del 2010, che prevede la perdita della concessione dell’alloggio AST in caso di trasferimento del titolare ad altra sede solo quando “il nucleo familiare non continui ad occupare stabilmente l’alloggio”.


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. I, parere 12 agosto 2024, n. 1034.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

MILITARE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri