Profili di giurisdizione in tema di revisione dei prezzi e di adeguamento automatico del corrispettivo
Profili di giurisdizione in tema di revisione dei prezzi e di adeguamento automatico del corrispettivo
Profili di giurisdizione in tema di revisione dei prezzi e di adeguamento automatico del corrispettivo
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Revisione prezzi – Giurisdizione amministrativa – Esclusione
In materia di giurisdizione esclusiva sulle controversie concernenti la revisione dei prezzi di contratti pubblici, deve escludersi che dall’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a discenda il conferimento al giudice amministrativo di qualsivoglia controversia relativa alla revisione dei prezzi, dovendo verificarsi l’esistenza e l’esercizio (o meno) di un potere: allorquando la revisione prezzi venga disciplinata da norme o clausole che attribuiscono alla pubblica amministrazione un margine di discrezionalità nella determinazione dell’an e/o del quantum del compenso revisionale, la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa; al contrario, qualora la disciplina della revisione imponga un obbligo revisionale automatico, determinato sulla base di parametri oggettivi e vincolanti, la pubblica amministrazione non esercita alcun potere e la controversia si configura come una pretesa di adempimento contrattuale, ricadendo nella giurisdizione del giudice ordinario. (1).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Revisione prezzi – Meccanismo di adeguamento automatico del prezzo – Natura – Atto paritetico
In tema di revisione prezzi, l’art. 26, comma 6 bis del d.l. 17 maggio 2022, n. 50 (d.l. aiuti, convertito con l 15 luglio 2022, n. 91) introduce un meccanismo di adeguamento automatico del prezzo ancorato a precisi parametri oggettivi e vincolanti, predeterminati dal legislatore – ossia i prezziari regionali aggiornati – ed erosivo di ogni margine di discrezionalità in ordine sia al riconoscimento del diritto (an), che alla determinazione dell’importo (quantum), il quale trova sede nella fase esecutiva del rapporto intercorrente tra la stazione appaltante e l’operatore economico; ne discende che l’atto di aggiornamento del corrispettivo è sottratto alla giurisdizione del giudice amministrativo in favore della giurisdizione del giudice ordinario in quanto atto pienamente paritetico, ove l’amministrazione agisce come contraente in posizione paritaria rispetto all’operatore economico. (2).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Revisione prezzi – Inserimento della clausola revisionale – Potere discrezionale – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
In tema di revisione prezzi, l’art. 29, comma 1, lett. a) del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. decreto sostegni-ter), convertito con l. 28 marzo 2022, n. 25) sancisce l’inserimento della clausola revisionale negli atti pubblicistici di gara rimettendo alla pubblica amministrazione la fissazione del contenuto della prescrizione, nell’esercizio di un ampio potere valutativo nella determinazione della debenza della revisione e/o del suo quantum; ne deriva la sussistenza di un potere discrezionale dell’amministrazione, cui corrisponde una posizione di interesse legittimo dell’operatore economico alla corretta applicazione della normativa pubblicistica della revisione dei prezzi e, quindi, alla legittima gestione della procedura finalizzata al riconoscimento della medesima, che giustifica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all’art. 133, coma 1, lett., n. 2, c.p.a. (3).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 4 dicembre 2025, n. 9568; Cass. civ., sez. un., ordinanza 12 febbraio 2026, n. 3177; 26 febbraio 2025, n. 5093; 5 febbraio 2025, n. 2934; 22 novembre 2021, n. 35952; 12 ottobre 2020, n. 21990; 1 febbraio 2019, n. 3160; 13 luglio 2015, n. 14559; 8 febbraio 2022, n. 3935.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 4 dicembre 2025, n. 9568; T.a.r. per il Lazio, sez. II, 13 marzo 2025, n. 5299; Ta.r. per il Friuli Venezia Giulia, sez. I, 2 maggio 2025, n. 194; 15 ottobre 2025, n. 406; Cass. civ., sez. un., 12 febbraio 2026, n. 3177. Difformi: T.a.r. per il Lazio, sez. IV ter, 24 dicembre 2025, n. 23690.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2026, n. 1321; sez. III, 25 luglio 2023, n. 7291. Difformi: T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. II, 6 febbraio 2026, n. 234; T.a.r. per il Veneto, sez. I, 10 luglio 2025, n. 1161; T.a.r. per il Lazio, sez. IV ter 24.12.2025, n. 23690; T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 26 giugno 2024, n. 2067.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, REVISIONE prezzi
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri