Vigilanza in ambito paesaggistico e valenza esemplificativa dei casi di esclusione dall’autorizzazione paesaggistica

Vigilanza in ambito paesaggistico e valenza esemplificativa dei casi di esclusione dall’autorizzazione paesaggistica


Edilizia e urbanistica – Ordine di demolizione – Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Vincolo paesaggistico – Competenza

 

Nei casi di opere eseguite o iniziate senza titolo nelle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 – riferimento da riportare “dinamicamente” al d.lgs. n. 42 del 2004 – permane in capo al dirigente o responsabile dell’ufficio comunale il potere di ripristino dello stato dei luoghi riconosciutogli dall’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 che concorre con l'omologo potere sanzionatorio dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo previsto in via generale dall’art. 155 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Il comune tuttavia può disporre il ripristino solo «previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa». (1).


Sottolinea la sezione che il legislatore ha così inteso garantire un coinvolgimento diretto dell’amministrazione portatrice di interessi specifici e di una competenza qualificata anche nella fase demolitoria. Solo ove la stessa rimanga inerte, evidentemente, il suo silenzio, non diversamente qualificato dalla norma, non può risolversi in un pregiudizio o impedimento all’assolvimento dell’obbligo a procedere posto dalla legge in capo al dirigente o responsabile dell’ufficio comunale. Ciò conferma l’assunto in forza del quale non è corretto affermare che quest’ultimo è privo in toto di competenza ripristinatoria in presenza di illeciti (anche) paesaggistici. Il generico riferimento alle opere eseguite senza titolo contenuto nell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, ben si attaglia a qualsivoglia tipo di titolo, sicché il comune può procedere sia che manchi il titolo edilizio, sia che manchi (anche o solo) l’autorizzazione paesaggistica, ma sempre previo coinvolgimento informativo dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo (1).

 

Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Vincolo ambientale, architettonico, culturale, monumentale, paesaggistico, storico – Autorizzazione paesaggistica – Esclusione – Ambito di applicazione

 

I casi riportati all’art. 149 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 come non necessitanti di autorizzazione paesaggistica costituiscono un’esemplificazione non tassativa delle relative ipotesi, come dimostrato dall’uso dell’avverbio «comunque» che figura nella prima riga della norma, che sta a significare – in stretto legame logico con le disposizioni dell’art. 146, commi 1 e 2 del citato d.lgs. – che gli interventi elencati sono in sostanza esclusi dall’autorizzazione paesaggistica non già perché “esonerati” da essa con norma eccezionale, bensì perché irrilevanti sul piano paesaggistico, in quanto insuscettibili anche in astratto di arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici protetti. (2).


v. COMMANDATORE, La percepibilità dell’intervento edilizio e la sua (ir-)rilevanza paesaggistica, in Urbanistica e appalti, 2024, 519-526.

 

Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Vincolo paesaggistico – Autorizzazione paesaggistica – Esclusione – Interventi minori – Elencazione esemplificativa

 

Le elencazioni contenute agli allegati A e B al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, recanti rispettivamente (altri) casi di interventi non necessitanti di autorizzazione paesaggistica, oltre quelli riconducibili all’ambito dell’art. 149 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e casi in cui l’autorizzazione paesaggistica segue un procedimento semplificato, hanno portata esemplificativa (3).


In motivazione, la sezione sottoliena che, anche se alcune fattispecie figurano in un elenco anziché in un altro, ciò non significa che ad esse si applica sempre il regime giuridico corrispondente. In tal senso, l’installazione di “recinzioni” e di“cancelli”, non è soggetta ad autorizzazione semplificata per il solo fatto che figura nell’allegato B, essendo necessario valutarne l’effettivo impatto sul territorio. Trattasi di una valutazione autonoma rispetto a quella di rilevanza edilizia, richiesta al fine di ampliare i casi (egualmente non tassativi) di edilizia “libera” di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001. Nella stessa logica, il fatto che l’Allegato A menzioni solo la manutenzione delle recinzioni e non la loro installazione, non implica che non se ne possa mai valutare l’effettiva finalizzazione all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale, che ai sensi dell’art. 149, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 42 del 2004 comporta l’irrilevanza sotto il profilo paesaggistico. Non appare affatto implausibile, infatti, che in particolari contesti territoriali l’apposizione di recinzioni risponda ad esigenze di tutela delle colture in atto (nella specie, i vigneti), giusta la presenza in zona di fauna selvatica potenzialmente pericolosa per le stesse

 

Edilizia e urbanistica – Sportello unico per l’edilizia – Obbligo di gestione unitaria del procedimento

 

Nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di titoli edilizi, la diversa finalità di atti facenti capo a distinte articolazioni organizzative dello stesso comune (segnatamente, l’ufficio tributi da un lato e quello competente per urbanistica-edilizia, dall’altro), non ne giustifica la contraddittorietà (4).


In motivazione, la sezione sottolinea la necessità che l’amministrazione si esprima con una sola voce, il ché costituisce il diretto precipitato di qualsivoglia scelta di semplificazione procedimentale. L'obiettivo della semplificazione è sempre destinato a fallire laddove la gestione dei procedimenti avvenga in maniera parcellizzata, atomistica e addirittura contraddittoria. A nulla vale la creazione degli sportelli unici per le attività produttive o per l’edilizia, se in mancata osservanza dei più elementari principi di leale collaborazione e trasparenza dell’azione amministrativa il comune palesi la sua incapacità di mettere a sistema le diverse istanze, non soltanto duplicando i procedimenti, ma addirittura non preoccupandosi della coerenza tra loro dei rispettivi esiti. A ciò consegue che ridetta intrinseca contraddittorietà può risolversi nella violazione dell’art. 1, comma 2-bis nonché dell’art. 6, della l. n. 241 del 1990 afferente i compiti del responsabile del procedimento


(1) Conformi: Sull’autonomia del potere sanzionatorio dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo v. Cons. Stato, sez. VII, 9 luglio 2025, n. 5975. Sulla competenza del comune anche in caso di interventi senza rilevanza paesaggistica ai sensi dell’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, v. Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2023, n. 1660.

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Conformi: sulla irrilevanza sotto il profilo paesaggistico di una recinzione costituita da rete metallica e paletti infissi al suolo, sull’assunto che ciò che è irrilevante sotto il profilo edilizio lo è anche sotto quello paesaggistico, v. Cons. Stato, sez. VII, 17 luglio 2025, n. 6305.

(4) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

BENI culturali, paesaggistici e ambientali

EDILIZIA e urbanistica, SPORTELLO unico per l’edilizia

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri