Sulla revoca dell’assegnazione di un appartenente alle forze di polizia alla Direzione investigativa antimafia
Sulla revoca dell’assegnazione di un appartenente alle forze di polizia alla Direzione investigativa antimafia
Sulla revoca dell’assegnazione di un appartenente alle forze di polizia alla Direzione investigativa antimafia
Mafia e criminalità organizzata – Direzione investigativa antimafia – Guardia di finanza – Assegnazione e revoca – Condizioni
Il provvedimento di revoca dell’assegnazione di un appartenente alle forze di polizia alla Direzione investigativa antimafia è qualificabile come trasferimento d’autorità privo di carattere sanzionatorio e può fondarsi esclusivamente sul venir meno del rapporto fiduciario con l’interessato; tale situazione può desumersi, sul piano motivazionale, dal complesso dell’attività istruttoria e non è necessaria, a monte, la comunicazione di avvio del procedimento in presenza di ragioni di urgenza, che possono emergere anche dalla scansione cronologica serrata degli accadimenti procedimentali e comunque, a valle, opera l’art. 21-octies, l. n. 241 del 1990, alla luce dell’intervenuta lesione del rapporto fiduciario. (1).
La sezione ha affermato il principio di cui in massima in relazione ad una fattispecie nella quale un luogotenente della Guardia di finanza è stato destinatario di revoca dell’assegnazione alla DIA in seguito a segnalazione per la quale egli si era rifiutato di seguire la procedura necessaria allo svolgimento dell’attività assegnata, sviluppando le seguenti ulteriori argomentazioni: a) non rilevano i risultati di servizio conseguiti dal ricorrente nel corso della carriera; b) il rapporto di fiducia è ineludibile in strutture organizzative a carattere interforze, come appunto la DIA, caratterizzate dalla complessità e dalla delicatezza dei compiti istituzionali assegnati al personale in questa incardinato; c) trattandosi di trasferimento d’autorità – e non di procedura concorsuale a regime di cui all’art. 4, comma 2, del d.l. 29 ottobre 1991, n. 345 – l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto; d) la revoca dell’assegnazione alla DIA è quindi strettamente connessa alle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione e in quanto tale preordinata a ovviare con urgenza a situazioni d'incompatibilità ambientale conseguenti all’incrinatura del rapporto fiduciario emerse nel corso dell’attività istruttoria, prescindendo da ogni giudizio di rimproverabilità e dal rilievo disciplinare della condotta dell'interessato; e) il lavoratore non può limitarsi ad allegare che i provvedimenti siano collegati a intendimenti ritorsivi, punitivi o di risentimento ad opera dei superiori del militare, ma grava su di lui l’onere della prova avente ad oggetto concreti elementi idonei a consentire di verificare la sussistenza nei suoi confronti di un disegno motivato da ragioni di personale risentimento.
(1) Conformi: sulla prima parte della massima, Cons. Stato, sez. II, 9 maggio 2025, n. 3969; sez. IV, 27 luglio 2021 n. 5560; 14 maggio 2021, n. 3819; 29 marzo 2021, n. 2629; 24 giugno 2020, n. 4029; 2 ottobre 2019, n. 6588 del 2019; sez. III, 13 agosto 2019, n. 5697 del 2019; sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8258; sulla motivazione(c.d. funzionale o istruttoria) del provvedimento Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 2023, n. 1322; 30 marzo 2022, n. 2344; Ad. plen. 6 dicembre 2022, n. 15 (oggetto della News UM n. 1 del 2 gennaio 2023)
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
MAFIA e criminalità organizzata
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri