Sull'inapplicabilità del soccorso istruttorio alla dichiarazione negativa di ricorso al subappalto necessario
Sull'inapplicabilità del soccorso istruttorio alla dichiarazione negativa di ricorso al subappalto necessario
Sull'inapplicabilità del soccorso istruttorio alla dichiarazione negativa di ricorso al subappalto necessario
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Subappalto – Dichiarazione DUE – Soccorso istruttorio – Inammissibilità
Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per supplire alla mancata dichiarazione della volontà di ricorrere al subappalto necessario, qualora l’operatore economico abbia espressamente dichiarato nel DGUE di non volervi ricorrere, trattandosi di dichiarazione chiara, non ambigua e non suscettibile di integrazione o rettifica. (1).
Nella fattispecie l’operatore aggiudicatario era privo della qualificazione SOA OG11 e aveva espressamente dichiarato nel DGUE di non voler ricorrere al subappalto; solo in sede di soccorso istruttorio aveva prodotto una dichiarazione opposta. In motivazione la sezione ha precisato che la dichiarazione negativa esclude ogni margine di equivocità e impedisce di qualificare l’omissione come mero errore materiale, sicché ogni intervento successivo si risolve in una inammissibile alterazione dell’assetto originario della domanda di partecipazione.
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Requisiti di partecipazione – Qualificazione – Integrazione – Esclusione
È illegittima l’attivazione del soccorso istruttorio volta a consentire, mediante produzione tardiva, la dichiarazione di ricorso al subappalto necessario al fine di colmare la carenza di un requisito di qualificazione, in quanto ciò comporta una non consentita integrazione dei requisiti di partecipazione di ordine speciale. (2).
In motivazione si precisa che la mancanza del requisito di partecipazione di ordine speciale non costituisce mera irregolarità documentale, ma incide sulla stessa ammissibilità dell’offerta e sulla capacità dell’operatore di eseguire la prestazione.
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Soccorso istruttorio – Limiti
Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per modificare dichiarazioni negoziali dell’operatore economico incidenti sulla struttura dell’offerta, né per trasformare una dichiarazione negativa in una positiva, risolvendosi altrimenti in una inammissibile modifica dell’offerta. (3).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Soccorso istruttorio – Presupposti
Il soccorso istruttorio è ammissibile soltanto in presenza di omissioni, incompletezze o irregolarità riferite alla documentazione amministrativa e ai requisiti generali, ma non può essere utilizzato per supplire alla mancanza di requisiti di ordine speciale o per incidere sulla struttura dell’offerta. (4).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Gara – Dichiarazioni – Autoresponsabilità – Esclusione
In applicazione del principio di autoresponsabilità, l’operatore economico sopporta le conseguenze delle dichiarazioni rese in gara, sicché la dichiarazione negativa di ricorso al subappalto necessario, a fronte della carenza del requisito di qualificazione, comporta l’esclusione. (5).
(1) Conformi: Cons. Stato sez. III, 31 marzo 2026, n. 2635; sez. V, 7 gennaio 2026, n. 99; 22 dicembre 2025, n. 10162; 29 agosto 2025, n. 7134; 29 dicembre 2022, n. 11596.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 31 marzo 2026, n. 2635; sez. V, 29 agosto 2025, n. 7134.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2026, n. 99.
(4) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870.
(5) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2026, n. 99.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, SUBAPPALTO
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri