Non spetta al Ministero riclassificare il lisozima quale mero coadiuvante tecnologico nella produzione del Grana Padano
Non spetta al Ministero riclassificare il lisozima quale mero coadiuvante tecnologico nella produzione del Grana Padano
Non spetta al Ministero riclassificare il lisozima quale mero coadiuvante tecnologico nella produzione del Grana Padano
Alimenti e bevande – Unione europea – Additivi – Coadiuvanti tecnologici – Riclassificazione – Illegittimità
È illegittima la nota ministeriale con cui il lisozima viene riclassificato quale mero coadiuvante tecnologico nella produzione del Grana Padano, con l’effetto di poter omettere nell’etichettatura l’indicazione di additivi o conservanti al pari del Parmigiano reggiano, con potenziali riflessi sui comportamenti dei consumatori; infatti, il lisozima è censito nel novero degli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti col codice E1105 di cui all’allegato II del regolamento n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 con la precisazione che la categoria alimentare cui può essere addizionato è, inter alia, quella dei formaggi stagionati (tra i quali pacificamente rientra il Grana Padano DOP). Pertanto, il Ministero non può adottare determinazioni modificative in parte qua dell’elenco unionale degli additivi alimentari (All. II al Reg. 1333/2008), neanche in modo indiretto o riflesso, in quanto ogni mutamento sostanziale degli elenchi al pari di ogni decisione interpretativa resta riservata alle autorità unionali secondo la procedura uniforme all’uopo prevista (1).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
ALIMENTI
UNIONE Europea
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri