Prevenzione della corruzione: competente al commissariamento del contratto è il Prefetto del luogo ove ha sede la stazione appaltante

Prevenzione della corruzione: competente al commissariamento del contratto è il Prefetto del luogo ove ha sede la stazione appaltante


Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Esecuzione – Gestione straordinaria e temporanea del contratto – Competenza – Prefettura del luogo in cui ha sede la stazione appaltante.


In base all’art. 32, comma 1, del d.l. n. 90/2014, la competenza ad adottare le misure della temporanea e straordinaria gestione del contratto, nell’ambito della prevenzione della corruzione, spetta alla Prefettura del luogo ove ha sede la «stazione appaltante», da intendersi quale il soggetto che, dopo l’aggiudicazione, stipula il contratto di appalto. Il predetto criterio territoriale non muta nel caso in cui la gara sia stata gestita da altro soggetto, avente differente sede, ovvero nel caso di più contratti da eseguire in territorio di competenza di diversi prefetti, dovendosi in tali casi prevedere, tuttavia, opportune forme di coordinamento tra le Prefetture coinvolte. Tale interpretazione è conforme al dato letterale e alla ratio legis, che affida la competenza al prefetto che, territorialmente, ha maggiore possibilità di monitorare l’andamento dell’impresa commissariata nell’esecuzione del contratto. (1).
Nel caso di specie, a fronte di una molteplicità di contratti stipulati dall’impresa appellante con diverse aziende sanitarie e ospedaliere, site a Palermo e ad Agrigento, l’Anac aveva individuato la «stazione appaltante» nell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo e nella centrale unica di committenza della Regione Siciliana, ritenendo di conseguenza il Prefetto di Palermo competente ad adottare le misure della straordinaria e temporanea gestione di tutti i predetti contratti, incluso quello stipulato con l’A.s.p. di Agrigento. Su proposta dell’A.n.a.c., il Prefetto di Palermo adottava le predette misure. Riformando in parte qua la sentenza di primo grado, la Sezione ha tuttavia dichiarato l’illegittimità del provvedimento di commissariamento, per incompetenza relativa, limitatamente al contratto stipulato tra l’appellante e l’A.S.P. di Agrigento, affermando la competenza della Prefettura di Agrigento. Sul punto, la Sezione ha precisato: - che la “stazione appaltante” non è, per tutti i contratti siciliani, la c.u.c. regionale, bensì, per ciascun contratto, il soggetto che, dopo l’aggiudicazione, stipulerà il contratto di appalto (divenendone così “l’appaltatore”); - che, in sede di conversione del d.l. n. 90/2014, il Parlamento, considerando che il commissariamento è un istituto con finalità che attengono essenzialmente alla fase esecutiva del rapporto contrattuale, ha sottolineato l’opportunità di conferire la competenza al Prefetto territorialmente più prossimo all’impresa; - che, in attuazione della volontà legislativa, l’art. 8.3 delle linee guida dell’A.n.a.c. affermano il criterio territoriale incardinato nel luogo ove ha sede il soggetto committente, individuando criteri integrativi per l’ipotesi di contratti da eseguire nel territorio di competenza di più prefetti; - l’interpretazione della norma in scrutinio trova conferma anche nei principi già affermati con riferimento all’estromissione processuale dell’u.r.e.g.a. per difetto di legittimazione passiva in capo alla stessa, il cui ruolo non è diverso da quello della c.u.c.


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri