Nullità della notifica Pec ad una Pubblica amministrazione effettuata ad indirizzo di posta elettronica non inserito nel registro del Ministero della giustizia

Nullità della notifica Pec ad una Pubblica amministrazione effettuata ad indirizzo di posta elettronica non inserito nel registro del Ministero della giustizia


Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Notifica del ricorso – A mezzo posta elettronica certificata – A Pubblica amministrazione –  Ad indirizzo di posta elettronica non inserito nel registro del Ministero della giustizia – Nullità.
 
 
        Dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, è nulla la notifica del ricorso giurisdizionale effettuata ad una Pubblica amministrazione presso un indirizzo di posta elettronica non inserito nell’apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia (1).
 

 (1) Ha ricordato il Tar che l’art. 14, d.m. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regole operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico), stabilisce che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi pec di cui all’art. 16, n. 12, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179. Ai sensi del successivo art. 16 ter, n. 1, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli artt. 4 e 16, n. 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, n. 6, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, dall'art. 6 bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia. A sua volta, il n. 1 bis dell’art. 16 ter del medesimo d.l. n. 179 del 2012 estende alla giustizia amministrativa l’applicabilità del n. 1 dello stesso art. 16 ter, a tenore del quale ai fini della notificazione si intendono per pubblici elenchi “quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'art. 16, comma 6, d.l. 29 novembre 2008, n. 185,  dall'art. 6 bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”.  Non è più espressamente annoverato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi pec da utilizzare per le notificazioni e comunicazioni degli atti il registro IPA, disciplinato dall'art. 16, n. 8, d.l. n. 185 del 2008. Ne discende che ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica non potrà utilizzarsi qualunque indirizzo pec, ma solo quello inserito nell’apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014. In difetto di tale iscrizione, la notificazione degli atti processuali può essere validamente eseguita solo con le tradizionali modalità cartacee (Tar Palermo, sez. III, 13 luglio 2017. n. 1842).


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RICORSO primo grado

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri