Non è illegittima per disparità di trattamento la diversa disciplina del ruolo straordinario ad esaurimento dell’Arma dei Carabinieri rispetto ai parigrado della Polizia di Stato
Non è illegittima per disparità di trattamento la diversa disciplina del ruolo straordinario ad esaurimento dell’Arma dei Carabinieri rispetto ai parigrado della Polizia di Stato
Non è illegittima per disparità di trattamento la diversa disciplina del ruolo straordinario ad esaurimento dell’Arma dei Carabinieri rispetto ai parigrado della Polizia di Stato
Militari, forze armate e di polizia - Ruolo straordinario ad esaurimento – Disciplina diversa tra Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato - Art. 2212-quinquiesdecies, d.lgs. n. 66 del 2010 – Violazione artt. 3 e 97 Cost. – Manifesta infondatezza.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2212-quinquiesdecies, d.lgs. n. 66 del 2010 sollevata sul rilievo che, asseritamente in violazione dei principi di uguaglianza e di parità di trattamento dei pubblici dipendenti, di cui agli artt. 3 e 97 Cost., determinerebbe un’ingiusta disparità di trattamento degli ufficiali del ruolo straordinario ad esaurimento dell’Arma dei Carabinieri rispetto ai parigrado della Polizia di Stato; la disciplina di detti ruoli straordinari a esaurimento di Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri non è, infatti, perfettamente speculare, essendo i ruoli medesimi regolamentati in modo non del tutto sovrapponibile sia in ordine alla tipologia del corso di formazione da frequentare, sia in relazione alle procedure di promozione ai gradi successivi a quello di sottotenente o vice commissario delle due Forze di polizia (1).
(1) Ha premesso la Sezione che il d.lgs. n. 95 del 2017, nell’introdurre disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia in attuazione dell’art. 8, comma 1, della legge delega n. 124 del 2015, ha previsto, tra l’altro, all’art. 2 l’istituzione del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato con una dotazione organica complessiva di 1.800 unità, articolato nelle qualifiche di vice commissario, commissario e commissario capo (corrispondenti, ai sensi dell’art. 632 del Codice militare, ai gradi di sottotenente, tenente e capitano delle amministrazioni ad ordinamento militare), prevedendo che a tale ruolo potessero accedere i sostituti commissari in possesso di determinati requisiti attraverso: un primo concorso per titoli per la copertura di 1.500 unità da bandire entro il 30 settembre 2017, i cui vincitori sarebbero stati nominati vice commissari “con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di formazione ed avviati ai rispettivi corsi di formazione di durata non inferiore a tre mesi, organizzati dalla scuola superiore di polizia, distinti in un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato della durata di un mese e in un periodo formativo non inferiore a due mesi presso la scuola superiore di polizia, differito l’uno dall’altro di almeno sei mesi” e prevedendo, altresì, che “coloro che superano l’esame finale di detto corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario” e che “la promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo due anni e tre mesi di servizio effettivo nella qualifica di commissario”; un secondo concorso per la copertura delle residue 300 unità, da bandire entro il 30 marzo 2019, i cui vincitori sarebbero stati parimenti nominati vice commissari con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio di un corso di formazione della durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi presso la scuola superiore di polizia, comprensivo di un periodo applicativo di due mesi presso strutture della Polizia di Stato. Nel medesimo contesto si prevede, altresì, che “coloro che superano l’esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario”.
La disciplina di detti ruoli straordinari a esaurimento non è perfettamente speculare, essendo i ruoli medesimi regolamentati in modo non del tutto sovrapponibile sia in ordine alla tipologia del corso di formazione da frequentare, sia in relazione alle procedure di promozione ai gradi successivi a quello di sottotenente o vice commissario delle due Forze di polizia.
In particolare, mentre nel caso della Polizia di Stato si prevede che alla qualifica di commissario il personale interessato pervenga – in entrambi i casi contemplati dall’art. 2, d.lgs. n. 95 del 2017 – previo superamento dell’esame finale del corso di formazione, nel caso dell’Arma dei Carabinieri si tratta di un corso di carattere “informativo”, per il quale non è quindi previsto un esame finale.
In altri termini, mentre per il personale della Polizia di Stato il superamento dell’esame finale di detto corso costituisce requisito per l’avanzamento alla qualifica di commissario, nel caso dell’Arma dei Carabinieri la promozione al grado di tenente si ottiene per anzianità, dopo un anno di permanenza nel grado di sottotenente (che si ottiene, come ricordato, in esito al superamento del citato concorso per titoli).
Inoltre, nel caso della Polizia di Stato è previsto che la promozione alla qualifica di commissario capo venga ottenuta dal personale interessato dopo due anni e tre mesi dalla promozione a commissario a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto.
Con riferimento al secondo concorso disciplinato dall’art. 2, d.lgs. n. 95 del 2017 è, anzi, previsto che tale promozione alla qualifica di commissario capo possa essere attribuita sempre a ruolo aperto e mediante scrutinio per merito assoluto, ma dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario.
Nel caso degli omologhi dell’Arma, in base alle disposizioni innanzi ricordate, la corrispondente promozione al grado di capitano viene – invece ed in sintesi – conseguita da parte degli interessati anche in questo caso per anzianità, con una permanenza (minima) di due anni di permanenza nel grado di tenente.
In altri termini, quindi, il legislatore ha ritenuto di disciplinare detti ruoli a esaurimento di Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri introducendo talune differenziazioni frutto di scelte di carattere normativo e regolamentando in maniera sostanzialmente analoga, anche se non perfettamente speculare, modalità di avanzamento di carriera di carattere straordinario in relazione ad amministrazioni che, pur svolgendo funzioni sostanzialmente affini, vantano ordinamenti distinti; e ciò ferma restando una sostanziale equiordinazione giuridica e (soprattutto) economica del personale.
Anno di pubblicazione:
2020
Materia:
MILITARE
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri